Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo

Il calcolo del termine continua a fondarsi puramente sulla sanzione; la durata della registrazione dipende invece dalla gravità. Per le sanzioni secondo il diritto penale minorile continuano ad applicarsi regole speciali di calcolo (cfr. p. es. cpv. 3 lett. a

n. 4). Poiché nel caso di sanzioni straniere è iscritta nel casellario svizzero la corrispondente sanzione svizzera (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. d), la gestione dei termini di conservazione delle sentenze straniere non dovrebbe porre problema. Inoltre all’articolo 39 è fatta salva esplicitamente l’applicazione per analogia alle sentenze straniere e alle sanzioni pronunciate secondo il diritto previgente. Per via dell’elevato numero di possibili combinazioni di sanzioni penali non possono qui di seguito essere spiegate dettagliatamente tutte le possibili problematiche legate al calcolo dei termini di conservazione. Il commento si limita quindi solo alle modifiche fondamentali e ai particolari che non emergono chiaramente dalla legge.

Il capoverso 3 lettere a–c (concernente il calcolo dei termini per le pene detentive senza condizionale) corrisponde, dal punto di vista materiale, all’articolo 369 capoversi 1 e 2 CP. Queste regole si applicano soltanto se non sono state ordinate misure stazionarie (cfr. cpv. 3 lett. f). Sono apportate le precisazioni elencate qui di seguito.

− Alla lettera a è chiarito che per pena detentiva si intende una pena detentiva

senza condizionale o con condizionale revocata (il che finora si deduce solo dall’art. 369 cpv. 3 CP). Dal numero 4 si deduce che con pena detentiva ai sensi della lettera a si intende anche la privazione della libertà secondo il DPMin.

− La lettera a numero 3 si applica per analogia, come finora, anche all’arresto,

alla detenzione e alla reclusione secondo il diritto previgente (cfr. art. 39). Le pene detentive per contravvenzione senza condizionale del diritto previgente rispetto alle multe per contravvenzione senza condizionale (contemplate alla lett. d) sono quindi svantaggiate (poiché ai termini di base di 10 anni si aggiunge anche la durata della pena e la durata della pena di una sentenza già iscritta). Si è evitato di prevedere per tutte le sentenze di contravvenzione lo stesso termine di eliminazione (sussunzione alla lett. d) poiché questa parità di trattamento – rispetto alle sentenze straniere – non potrebbe essere garantita (le pene detentive straniere per contravvenzioni non si possono più distinguere da altre pene detentive poiché le relative fattispecie penali straniere non possono essere più trasposte nel diritto svizzero; cfr. n. 1.3.1.3).

− La lettera a numero 4 vale per analogia anche per le pene detentive secondo il

diritto penale minorile previgente, come la carcerazione secondo l’articolo 95 vCP (cfr. art. 39).

− La regola di cui alla lettera b corrisponde all’articolo 369 capoverso 2 CP.

Tuttavia la privazione della libertà è menzionata solo per chiarire che anche in caso di una pena privativa della libertà nei confronti di minori il termine è prolungato.

− La lettera c contiene ora una regola esplicita per pene detentive «a vita».

Finora invece tale effetto veniva dedotto dal fatto che il termine secondo l’articolo 369 capoverso 1 CP in caso di durata infinita della pena non giungerebbe mai a scadenza.

Il capoverso 3 lettera d (concernente il calcolo del termine per le pene non disciplinate nelle lett. a–c) corrisponde dal punto di vista materiale all’articolo 369 capoverso 3 CP. Vanno ricordate le particolarità qui di seguito.