Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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colo di recidiva ecc.)122. In quale misura il divieto sia vincolante anche per altre autorità, non risulta chiaramente dalla documentazione123. Il Tribunale federale ha riconosciuto che in linea di massima l’articolo 369 capoverso 7 CP vale per tutte le autorità124. Nel contempo, tuttavia, vista l’ambiguità del testo di legge, la giurisprudenza ammette importanti eccezioni a scapito dell’interessato125. La presente normativa non tiene conto di queste eccezioni, poiché gli attuali termini di eliminazione vengono ampiamente estesi126. Il nuovo divieto di utilizzazione secondo l’articolo 35 capoverso 3 varrà pertanto senza eccezione per tutte le autorità, indipendentemente dal fatto che dispongano di un accesso a VOSTRA. Il divieto di utilizzazione continua a non applicarsi ai privati.
− Il nuovo testo di legge specifica anche i dati soggetti al divieto di utilizzazione. Finora il divieto era formalmente vincolato soltanto all’eliminazione delle sentenze di riferimento. Ora si specifica che esso verte su tutti i dati connessi con una sentenza di riferimento, vale a dire le sentenze di riferimento (art. 19), le decisioni successive (art. 20), le copie elettroniche (art. 21) e i dati di sistema (art. 22). Il divieto non si applica tuttavia ai dati concernenti i procedimenti penali pendenti, in quanto non sono eliminati da VOSTRA alla scadenza di un determinato termine, ma nel momento in cui il procedimento cessa di essere pendente, ossia si conclude definitivamente. Non ha senso prevedere un «diritto all’oblio» già in questa fase della procedura visto che in questa sede le autorità applicano le regole risultanti dalla presunzione di innocenza.
− Infine, l’articolo 35 capoverso 4 sancisce il principio già riconosciuto dalla giurisprudenza secondo cui il divieto di utilizzazione deve valere anche per le
122Cfr. quanto alla validità per il giudice penale: DTF 135 IV 87, consid. 2.4; DTF 135 I 71,
consid. 2.10. Cfr. quanto alla validità per il giudice dell’arresto: DTF 135 IV 71, consid. 2.11.
123L’idea di base è chiara: l’eliminazione dell’iscrizione dal casellario giudiziale mira alla
totale riabilitazione dell’interessato (FF 1999 1845). La validità illimitata del divieto è sottolineata anche dal fatto che la norma non prevede distinzioni.
124TF, II° CDP, 24.2.2009, 2C.477/2008, consid. 3.2.1; TF, II° CDP, 6.11.2009,
2C.148/2009, consid. 2.3; TF, II. CDP, 4.12.2009, 2C.43/2009, consid. 3.3.1.
125Secondo la Corte di diritto penale del Tribunale federale, il divieto di utilizzazione non
vale per la perizia del perito medico (p. es. lo psichiatra forense), ma vale per la prognosi giudiziaria del giudice (cfr. DTF 135 IV 87, consid. 2.5; confermata dal TF, StA, 26.1.2010, 6B.899/2009, consid. 4.3; TF, StA, 3.5.2010, 6B.274/2010, consid. 1.3).
Molte sentenze non pubblicate della Corte di diritto pubblico del Tribunale federale sono giunte alla conclusione che il legislatore ha tenuto conto soltanto del diritto penale quando ha istituito il divieto di utilizzazione. Il Tribunale federale ammette di conseguenza che le autorità della migrazione, ai fini del rilascio di un permesso di diritto degli stranieri, integrino nella valutazione complessiva del comportamento dello straniero durante il suo soggiorno in Svizzera anche dati rilevanti di natura penale che sono stati eliminati dal casellario giudiziale (cfr. TF, II° CDP, 24.2.2009, 2C.477/2008, consid. 3.2; TF, II° CDP, 6.11.2009, 2C.148/2009, consid. 2.3; TF, II° CDP, 4.12.2009, 2C.43/2009, consid. 3.3.1; TF, II° CDP, 25.5.2010, 2C.748/2009, consid. 3.4; TF, II° CDP, 22.12.2011, 2C.389/2011, consid. 3.3; TF, II° CDP, 27.12.2011, 2C.522/2011, consid. 3.3.4; TF, II° CDP, 27.3.2012, 2C.711/2011, consid. 5.2; TF, II° CDP, 16.11.2009, 2C.332/2009, consid. 3.3).
Occorre infine menzionare anche la giurisprudenza del Tribunale federale amministrativo, secondo il quale, a determinate condizioni, è possibile tenere conto di dati eliminati da VOSTRA nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle persone, tanto più che la LMSI consente che le informazioni siano ottenute anche in altri modi e non ne limita l’utilizzazione (TAF, sentenza A-4582/2010 del 20.1.2012, consid. 8.5 seg.).
126Cfr. n. 1.3.1.5.