Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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sentenze mai registrate in VOSTRA (vale a dire determinate sentenze contro minorenni, le sentenze straniere e le sentenze per contravvenzioni). L’applicazione per analogia del divieto di utilizzazione deve valere anche per le sentenze eliminate secondo il diritto previgente, poiché nel diritto del casellario giudiziale il nuovo diritto è sempre prioritario. Se la legge non prevede regole di eliminazione da applicare a determinate fattispecie (come p. es. sanzioni pronunciate con sentenze contro minorenni che non vanno iscritte), va semplicemente applicato il termine di eliminazione più breve127.

L’attuazione del divieto di utilizzazione non sarà tuttavia facile nella pratica. Infatti, per un’autorità che non ha accesso all’estratto 1 per autorità di VOSTRA è praticamente impossibile calcolare il termine di eliminazione secondo l’articolo 29. Appare pertanto opportuno continuare a garantire il rispetto del diritto all’oblio sancendo un divieto generale di utilizzazione, anche perché le regole sul trattamento dei dati non sono sempre coordinate in modo adeguato nella procedura legislativa (p. es. nei casi in cui il diritto cantonale disciplina i termini di conservazione di dati di VOSTRA trattati nelle banche dati cantonali).

2.3.2 Titolo secondo: Comunicazione di dati di VOSTRA

2.3.2.1 Capitolo 1: Profili di accesso e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali

2.3.2.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Come già chiarito al numero 2.3.1.1, la gestione dei dati penali è la componente centrale di VOSTRA che serve all’allestimento degli estratti dal casellario giudiziale. Gli articoli 36–39 illustrano la relazione tra il diritto di accesso e l’estratto dal casellario giudiziale nonché alcune regole generali di trattamento applicabili a tutte le categorie di estratti.

Art. 36 Rapporto tra il profilo di accesso e l’estratto dal casellario

Il capoverso 1 spiega perché la legge definisce in primo luogo i diversi profili di accesso (art. 40–43). La ragione risiede nella possibilità di meglio descrivere la portata dei diritti di accesso (art. 44 segg.)128.

127 Cfr. DTF 135 IV 87, consid. 4; TF, I. CDP, 16.1.2012, 1B.731/2011, consid. 3.2 (secondo cui il termine minimo di 10 anni previsto nell’art. 369 cpv. 3 CP era considerato come termine massimo di utilizzazione). Nel nuovo diritto, il calcolo dovrebbe farsi più complicato, poiché il termine di eliminazione viene a dipendere dal fatto che esistano altre sentenze per le quali il termine di eliminazione non è ancora scaduto.

128 Da osservare tuttavia che la definizione dei diritti di accesso secondo l’art. 44 segg. va per taluni versi oltre alla semplice gestione dei dati penali e disciplina anche gli accessi speciali a dati che non rientrano in tale gestione. Ad esempio, la registrazione dei dati verbalizzati automaticamente in occasione delle consultazioni da parte delle autorità con diritto di accesso concerne soltanto il casellario giudiziale svizzero (art. 45) e i privati nel quadro del loro diritto di accesso (art. 59). L’iscrizione di dati concernenti domande di estratti di casellari giudiziali stranieri concerne soltanto alcune autorità con collegamento online (cfr. art. 50).