Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP, art. 53 CPM) in quanto tali misure non vengono iscritte nel casellario giudiziale. L’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49 CPM non è menzionata perché può essere pronunciata soltanto in combinazione con una pena detentiva o un internamento, casi già coperti dalle altre regole di calcolo. La lettera e si applica inoltre alle sentenze che prevedono esclusivamente la confisca (art. 70 segg. CP, art. 51 segg. CPM).
In base all’articolo 20 capoverso 2 lettera f, in futuro saranno iscritte in VOSTRA anche le decisioni di exequatur. Il capoverso 3 lettera k fonda pertanto il calcolo del termine sulla sanzione indicata nella decisione di exequatur, se questa è più lieve. Si ha tale eventualità quando la decisione di exequatur specifica l’incompatibilità della pena inflitta nella sentenza con l’ordine pubblico svizzero. Se la decisione di exequatur elenca le condizioni alle quali la Svizzera è disposta a eseguire la sentenza straniera sul proprio territorio, è opportuno applicare tali criteri anche alla registrazione in VOSTRA.
La decorrenza dei termini disciplinata ai capoversi 4 e 5 riflette in ampia misura il diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 6 CP), con le seguenti peculiarità:
− La precisazione al capoverso 4 lettera a, ossia che le pene decorrono dal giorno
del passaggio in giudicato, corrisponde all’attuale prassi. Finora la legge parlava di sentenze «giuridicamente esecutive», concetto del tutto diverso dal «passaggio in giudicato», in quanto si riferisce esclusivamente al problema dell’effetto sospensivo.
− Per le sentenze che prevedevano pene detentive (compresa la privazione della
libertà, con o senza la condizionale) abbinate a un trattamento ambulatoriale, finora i termini si calcolavano in base alle regole applicabili alle pene. La commutazione successiva della misura ambulatoria in una stazionaria non era presa in considerazione. Tali casi rientrano ormai nel campo di applicazione del capoverso 3 lettera f, ragion per cui anche l’inizio della decorrenza del termine è disciplinato in altro modo (cfr. cpv. 4 lett. b). Il fatto di disporre una misura stazionaria racchiude rischi potenziali di tutt’altra natura, e il calcolo dei termini deve tenerne conto. Fondarsi sull’entità della pena è inopportuno anche perché questa può essere stata fortemente ridotta per scemata imputabilità.
− Il capoverso 4 lettera b primo periodo riprende l’articolo 369 capoverso 6
lettera b CP, in base al quale i termini per determinate misure decorrono dalla fine della misura. Tuttavia, ora anche la rinuncia all’esecuzione della misura è equiparata alla sua fine. È un’ipotesi che potrebbe verificarsi ad esempio nel caso di un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 3 CP, una volta trascorso il periodo di prova dopo il rilascio condizionale dalla pena precedente. Poiché in tal caso non esiste decisione formale sul rilascio definitivo, al suo posto in VOSTRA andrebbe registrata come decisione successiva la rinuncia a eseguire la misura. Altrimenti si rischierebbe di non iscrivere mai la fine di una misura, non facendo quindi mai scattare il calcolo dei termini secondo il capoverso 4 lettera b.
− Il nuovo testo del capoverso 4 lettera b secondo periodo esplicita chiaramente
che, in caso di commutazione di una misura in una misura stazionaria, il termine decorre soltanto dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima. Non si capisce perché il termine debba decorrere sin dalla revoca della prima misura sebbene l’interessato si trovi ancora in esecuzione stazionaria. Il