Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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− Finora nella legge non era esplicitamente specificato che queste regole si appli-

cano anche alle pene detentive con la condizionale parziale e per la privazione della libertà con la sospensione condizionale e la condizionale parziale (l’art. 39 comprende le pene detentive secondo il diritto penale minorile previgente).

− La specificazione che si tratta solo di pene «non revocate» si deduce già e

contrario dalla lettera a.

− Ora è necessario specificare che si tratta soltanto delle multe «inflitte a un

adulto» poiché per quelle inflitte ai minori non esiste regola di calcolo. Le multe nei confronti dei minori sono applicate soltanto in combinazione con trattamenti ambulatoriali, per i quali vige la lettera i, con una riserva rispetto alle lettere a–g. Senza le limitazioni della regola di eliminazione delle multe per gli adulti, alle sentenze che prevedono multe per i minori si applicherebbe il termine di 10 anni secondo la lettera d e non il termine di cinque anni come da lettera i.

La regola di conservazione secondo il capoverso 3 lettera e per le sentenze di riferimento che riconoscono la colpevolezza dell’autore ma prescindono da una pena è nuova, poiché tali sentenze svizzere saranno d’ora in poi registrate in VOSTRA (cfr. spiegazioni all’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 1).

Il collegamento speciale alle sentenze di riferimento che prevedono una misura stazionaria secondo il capoverso 3 lettera f esiste già nel diritto vigente (cfr. art. 369 cpv. 4 CP). Ora queste regole sono estese ai casi in cui le misure stazionarie sono ordinate in un secondo tempo. In via eccezionale per il calcolo del termine non è più obbligatoriamente determinante la sanzione decisa dalla sentenza di riferimento bensì anche quella disposta dalla decisione successiva e iscritta in VOSTRA (cfr. art. 20 lett. d). La misura stazionaria adottata in un secondo tempo (tra cui rientra anche l’internamento) viene decisa solo in caso di modifica successiva della sanzione129 o di ordine posteriore ai sensi dell’articolo 65 CP. Il termine decorre d’ora in poi alla fine della misura stazionaria modificata per ultima (se esiste) (cfr. cpv. 4 lett. b). In questo modo si vuole tenere conto del fatto che in caso di rapida sospensione della misura per infruttuosità e di passaggio a un regime più severo, l’iscrizione nel casellario giudiziale non sia già eliminata, anche se l’interessato si trova ancora in esecuzione della misura stazionaria. Per il resto si ricordano anche i punti qui di seguito.

− La durata del termine dipende dal tipo di sanzione (cfr. cpv. 3 lett. f n. 1-3).

− Il capoverso 3 lettera f numero 1 si applica secondo la vigente prassi anche per

le misure disposte secondo il diritto previgente come l’internamento in una casa di educazione al lavoro (cfr. applicazione per analogia art. 39).

− L’estensione prevista nel quadro della revisione delle legge militare della

registrazione delle sentenze pronunciate nei confronti di minori (cfr. spiegazioni all’art. 17 cpv. 2) fanno sì che sia previsto un termine speciale al capoverso 3 lettera f numero 3 per le sentenze che ordinano il collocamento in istituti aperti o presso privati secondo l’articolo 15 capoverso 1 DPMin. Questa regola corri-

129 Per gli adulti si avrà una tale decisione successiva soltanto se in un primo tempo era stata ordinata una misura ambulatoriale. Per i minori, invece, la misura irrogata nella sentenza di riferimento può essere di qualsiasi tipo (cfr. art. 18 DPMin).