Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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6015, 6030).

− Secondo il capoverso 3 lettera g ai termini di cui alla lettera f va aggiunta la

durata della pena residua (cfr. art. 369 cpv. 5 CP). Tuttavia nella nuova legge è precisato che ciò è indipendente dal fatto che la pena residua sia eseguita o meno. Il fatto che la pena residua sia solo una grandezza numerica corrisponde alla prassi attuale. La pena residua è presa in considerazione per allinearsi ai termini di cui alla lettera a130. Per le sentenze in combinazione con internamento e pena detentiva è eseguita prima di tutto la pena detentiva. È possibile che non si debba neppure iniziare l’internamento. In caso di liberazione condizionale dalla pena detentiva (alle condizioni per la liberazione condizionale dall’internamento) non esiste quindi nessuna «pena residua» in senso stretto (poiché non viene computata). Inoltre alla fine del periodo di prova non sempre si è in presenza di una decisione sulla fine dell’internamento. In questo caso sembra opportuno iscrivere in VOSTRA una pena residua di «0».

La regola del capoverso 3 lettera h (concernente il calcolo del termine in caso di trattamento ambulatoriale secondo l’art. 63 CP) si fonda sull’articolo 369 capoverso 4bis CP. D’ora in poi si applicano tuttavia le particolarità qui di seguito:

− Finora la legge non contemplava alcuna regola per l’eventualità che la sentenza

preveda il correlato disposto di un trattamento ambulatoriale e di una misura citata alla lettera j senza infliggere alcuna pena. Rivestirebbero importanza pratica i casi in cui il trattamento fosse abbinato a un divieto di condurre o di esercitare una professione. In tali casi si giustificherebbe fondare il calcolo dei termini sulle regole applicabili al trattamento ambulatoriale.

− La regola di calcolo alla lettera h per il trattamento ambulatoriale secondo

l’articolo 63 CP si applica esclusivamente nel caso in cui non è stata successivamente disposta una misura stazionaria. In tal caso la lettera f ha la precedenza (per la riserva in merito cfr. quanto esposto alla lett. f). La conclusione s’imporrebbe anche senza la riserva legale esplicita inserita nel testo normativo, visto che la lettera f è la disposizione più specifica, ma appare comunque opportuno risolvere tale conflitto normativo nella legge stessa.

Dato che la revisione della legge militare prevede di estendere l’iscrizione delle sentenze contro minorenni (cfr. quanto esposto ad art. 17 cpv. 2), al capoverso 3 lettera i va definita una regola di conservazione anche per le sentenze che dispongono un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 14 DPMin e alle quali non si applica nessuna delle regole di calcolo contenute al capoverso 3 lettere a–g. Tale regola s’ispira, in termini di contenuto, all’articolo 369 capoverso 4bis secondo periodo CP (nella versione della RU 2010 6015, 6029).

La regola di conservazione di cui al capoverso 3 lettera j (per calcolare i termini di determinate «altre misure») si fonda sull’articolo 369 capoverso 4ter CP. Come finora, tale norma generica non si applica a tutte le «altre misure» del Codice penale e del Codice penale militare, ma soltanto alle misure ordinate in una sentenza contro una persona penalmente incapace (cfr. anche l’elenco all’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 2). Non occorre citare la pubblicazione della sentenza (art. 68 CP, art. 50b CPM) e gli

130 Cfr. P. Gruber, in: Basler Kommentar Strafrecht II, M.A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 2° ed. 2007, N 38 ad art. 369 CP.