Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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accessi all’estratto 1 per autorità sono gestiti in maniera molto restrittiva (la nozione di accesso è commentata al n. 1.3.1.1).

L’estratto 1 per autorità è anche definito «estratto integrale» poiché in linea di principio contiene tutti i dati penali rilevanti a livello di gestione dei dati penali (cfr. cpv. 1 lett. b–e). Il motivo per cui i dati di sistema generati automaticamente come da articolo 22 sono menzionati solo al capoverso 2 lettera a dipende dal fatto che il Consiglio federale deve decidere i casi in cui è opportuno che figurino sull’estratto (il che può essere il caso ad esempio per le indicazioni circa la durata della registrazione; non però per quanto riguarda i dati di sistema che generano solamente una comunicazione). La differenza principale rispetto alle altre categorie di estratti risiede soprattutto nel fatto che nell’estratto 1 per autorità sono riportate anche tutte le copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive (cfr. lett. d) salvate in VOSTRA (cfr. anche le spiegazioni all’art. 21 e al n. 1.3.1.4).

Il capoverso 2 lettera b chiarisce che gli estratti stampati contengono dati supplementari. Si tratta principalmente di indicazioni sull’autore della domanda che il sistema generalmente allestisce automaticamente (sulla base dell’identificazione dell’utente al momento del login). I dettagli saranno definiti successivamente a livello di ordinanza.

Secondo il capoverso 3 i dati figurano nell’estratto 1 per autorità fino allo scadere dei relativi termini di eliminazione. Con l’eliminazione di una iscrizione dall’estratto 1 per autorità i relativi dati sono distrutti (cfr. art. 35).

Art. 41 Estratto 2+ per autorità

Per quanto riguarda i dati registrati, l’estratto 2+ è praticamente identico all’estratto 1 per autorità (art. 40) ma non contiene alcuna copia elettronica ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1, poiché questi dati devono essere a disposizione solo delle autorità che tengono il casellario giudiziale, delle autorità giudicanti del diritto penale, dei ministeri pubblici e delle autorità di polizia che operano nell’ambito del CPP, delle autorità di esecuzione delle pene, delle autorità di esecuzione delle misure e delle autorità preposte all’assistenza giudiziaria (cfr. art. 40). Le copie elettroniche secondo l’articolo 21 capoverso 2 (comunicazioni di decisione dall’estero) sono parte integrante della sentenza di riferimento e figurano pertanto anche nell’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 41 cpv. 1). La seconda fondamentale differenza con l’estratto 1 per autorità risiede nella più breve durata di conservazione dei dati (cfr. cpv. 3).

L’estratto 2+ per autorità corrisponde dal punto di vista della durata di conservazione all’incirca l’attuale disciplinamento secondo l’articolo 369 CP, anche se i termini di cui al capoverso 3 non hanno più la funzione di «termini di eliminazione», poiché in caso di scadenza del termine le sentenze continuano a figurare nell’estratto 1 per autorità. Al posto di «sono ... eliminate» si usa pertanto l’espressione più corretta «cessano di figurare ... nell’estratto». Le regole di conservazione sono inoltre state rielaborate dal punto di vista redazionale. Il calcolo del termine per le misure stazionarie è regolamentato interamente ex-novo (cfr. spiegazioni sul cpv. 4 lett. b). Parimenti nuovo è il calcolo del termine per le sentenze che prescindono da una punizione (cfr. cpv. 3 lett. e) e la regola supplementare per tenere conto delle decisioni di exequatur (cfr. cpv. 3 lett. k).