Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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conseguenza, l’articolo 21 capoverso 2 lettera a Ordinanza VOSTRA rimane in ampia misura lettera morta:

 Per tenere la banca dati sulla tifoseria violenta e per ordinare misure amministrative in tale ambito non è necessario avere accesso ai dati di VOSTRA, poiché le informazioni necessarie sono trasmesse direttamente dalle autorità cantonali di perseguimento penale. Per questo motivo, il settore Tifoseria violenta non è mai stato collegato a VOSTRA.

 Anche l’Ufficio centrale delle armi riceve i necessari estratti del casellario dagli uffici cantonali delle armi, che a loro volta li hanno ottenuti dai richiedenti. Si tratta però di estratti per privati, poiché secondo la legge sulle armi le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di questo tipo di estratto. Attualmente nemmeno l’Ufficio centrale dispone di un accesso a VOSTRA, ma in futuro è previsto un diritto ufficiale d’accesso all’estratto per privati (cfr. art. 49 lett. b).

Le indagini di fedpol hanno quindi un’impostazione piuttosto repressiva. Mentre l’estratto 1 per autorità è destinato alle procedure disciplinate nel CPP (dal momento in cui vi sono indizi di reato), l’estratto 2+ per autorità sarà concesso soprattutto per le cosiddette «indagini preliminari», che servono ad «accertare i reati»145. La competenza di indagine si fonda soprattutto sulla LUC e riguarda soltanto reati specifici. Per questo motivo, l’articolo 47 lettera a numero 1 non fa riferimento alla LMSI, ma all’articolo 1 LUC, che verte sulla «lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale». In ultima analisi, i risultati delle relative indagini (proprio nel settore delle analisi di situazione) servono anche a «prevenire i reati», ragion per cui questo scopo di accesso è pure menzionato nell’articolo 47 lettera a numero 1.

Il diritto di accesso online all’estratto 2+ per autorità si attaglia quindi all’attività degli Uffici centrali di polizia giudiziaria. A tal fine la Confederazione gestisce segnatamente i servizi centrali e di coordinamento per i settori della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della criminalità su Internet, degli stupefacenti, della non proliferazione, ecc.146.

Questi dati sono necessari per confermare un sospetto iniziale di possibile esposizione a pericolo, per evitare inchieste parallele147, per esaminare la credibilità delle persone sottoposte a interrogatorio148, per verificare i precedenti di un informatore149 e per allestire analisi di situazione. La novità risiede nel fatto che tutti questi scopi sono ora menzionati nella legge.

− Gestione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

(art. 47 lett. a n. 2)

145 Cfr. sul concetto di indagini preliminari le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e nonché la nota 136.

146 Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del

3 mar. 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze, S 4016.

147 La conoscenza di un procedimento aperto evita indagini parallele.

148 A differenza di quanto succede in sede d’indagine, gli interrogatori si svolgono su base «volontaria». L’interrogato non è tenuto né a rispondere né a partecipare in altro modo.

149 Le unità competenti non impiegano veri e propri agenti infiltrati, bensì cosiddette «fonti», ossia persone che si muovono nell’ambiente dell’indagato e forniscono informazioni a fedpol. È importante poter verificare la credibilità di tali persone, che inoltre non devono essere coinvolte in un procedimento penale (affinché nel processo non possano tentare di giustificare il proprio operato con la loro attività di informatore).