Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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tuttavia continuare a garantire l’accesso a VOSTRA per permettere il controllo della nuova banca dati denominata «Rete di sistemi d’informazione di polizia». L’articolo 47 lettera a numero 9 definisce dunque lo scopo dell’accesso concesso per la tenuta di questa nuova banca dati.
− Accertamento delle condizioni per cancellare i profili secondo la legge sui
profili del DNA (art. 47 lett. a n. 10)
Cfr. le osservazioni ad articolo 47 lettera l (servizi cantonali di coordinamento in materia di DNA).
− Accertamenti nell’ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni
(art. 47 lett. a n. 11)
Con l’entrata in vigore della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (probabilmente il 1.1.2013), il servizio centrale di protezione dei testimoni avrà accesso ai dati VOSTRA sulle sentenze penali e sui procedimenti in corso (cfr. art. 367 cpv. 2 n. 1 e cpv. 4 nCP nella versione del FF 2012 127). Lo scopo dell’accesso («adempimento dei loro compiti») è comunque definito in modo molto vago. Lo scopo della consultazione di VOSTRA è meglio espressa da quanto previsto nell’articolo 47 lettera e numero 11:
Le informazioni di VOSTRA sono in primo luogo necessarie per verificare l’idoneità di una persona a essere inserita in un programma di protezione dei testimoni. La verifica deve poter essere ripetuta durante il programma per evitare che la persona protetta possa sottrarsi al perseguimento penale se commette altri reati. Per valutare l’idoneità di una persona non sono decisivi soltanto i reati che ha commesso in precedenza, ma eventualmente anche i comportamenti del suo entourage, rilevanti sotto il profilo penale e suscettibili di complicare l’esecuzione del programma di protezione o di renderlo impossibile.
L’accesso a VOSTRA è inoltre necessario per poter meglio valutare i potenziali rischi posti da altre persone.
Poiché non svolge funzioni di polizia giudiziaria, il servizio di protezione dei testimoni ha soltanto accesso all’estratto 2+ per autorità (cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e), che non contiene le copie delle sentenze. Se al servizio occorrono maggiori dettagli sui dati penali registrati (che possono essere ottenuti soltanto chiedendo informazioni alle autorità penali), gli sarà più difficile mantenere segreto il programma di protezione.
Poiché in termini organizzativi è integrato in fedpol, il servizio di protezione dei testimoni non è più menzionato separatamente nell’elenco delle autorità con diritto di accesso.
Articolo 47 lettera b (Servizio delle attività informative della Confederazione)
Attualmente i diritti di accesso online del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) sono disciplinati dall’articolo 21 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA, che tuttavia costituisce soltanto una disposizione transitoria (cfr. art. 367 cpv. 3 CP). La nuova proposta normativa si fonda su un avamprogetto di legge posto in consultazione nel 2009 e relativo all’ex Servizio di analisi e prevenzione del