Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SAP-DDPS). Il SIC è un servizio attivo nell’ambito della prevenzione dei reati. Pertanto non ha accesso all’estratto 1 per autorità (cfr. le osservazioni ad art. 46), ma in concreto può accedere online all’estratto 2+ per autorità per i seguenti compiti:

− Prevenzione di reati (art. 47 lett. b n. 1)

Questo diritto di accesso online è impostato sull’attività del servizio «Acquisizioni» del SIC, integrato nel SAP di fedpol prima del 1° gennaio 2009. Tale servizio adotta misure preventive in materia di terrorismo, spionaggio, estremismo violento, commercio illecito di materiali radioattivi e trasferimento illegale di tecnologia (art. 2 LMSI). Il SIC conduce azioni concertate sotto forma di operazioni preventive che esulare dalle normali attività di un servizio di informazioni. Con l’appoggio degli organi di polizia cantonali, può inoltre condurre operazioni a lungo termine sotto forma di programmi di ricerca preventiva. I dati di VOSTRA sono utilizzati in ambito preventivo per scopi analoghi a quelli perseguiti in ambito repressivo (cfr. p. es. art. 47 lett. a n. 1).

− Trasmissione di informazioni a Europol (art. 47 lett. b n. 2)

Oltre a fedpol (cfr. in proposito art. 46 lett. e n. 3 e 47 lett. a n. 4), anche il SIC provvede a prevenire i reati di sua competenza servendosi di Europol per trasmettere all’estero dati del casellario giudiziale, in particolare nell’ambito del commercio vietato di sostanze radioattive. Diversamente di quanto vale con la normativa vigente (art. 21 cpv. 4 lett. b Ordinanza VOSTRA), la trasmissione all’estero non è più limitata a determinati reati poiché il collegamento a VOSTRA dei servizi di polizia cantonali consente la trasmissione dei dati in Svizzera per l’intero ambito della prevenzione (cfr. art. 47 lett. c n. 1).

− Misure di respingimento ed espulsione (art. 47 lett. b n. 3)

Cfr. le osservazioni ad articolo 47 lett. a n. 7 quanto alla ripartizione delle competenze con fedpol.

− Trasmissione di informazioni ad autorità di sicurezza straniere per il cosiddet-

to clearing (art. 47 lett. b n. 4)

Già attualmente il SIC dispone di un diritto di accesso a VOSTRA per rispondere alle richieste di nullaosta (richieste di clearing) delle autorità estere di sicurezza (cfr. art. 21 cpv. 4 lett. d Ordinanza VOSTRA). Tale scopo è ripreso senza alcuna modifica. In occasione di questi «clearing», il SIC, su domanda di un’autorità estera, effettua controlli di sicurezza relativi a cittadini svizzeri o a stranieri stabilmente domiciliati nel nostro Paese per consentire loro la partecipazione o l’assunzione in progetti stranieri classificati. Questi controlli sono disciplinati nell’articolo 17 capoverso 3 lettera e LMSI. Gli estratti del casellario giudiziale costituiscono un elemento di valutazione molto importante per tali controlli. Senza questi estratti, i controlli diverrebbero irrilevanti per le autorità estere, con conseguenze negative anche per le persone controllate, che potrebbero essere ritenute troppo poco affidabili per partecipare a progetti confidenziali o segreti all’estero nonostante l’eventuale esito positivo del controllo di sicurezza.