Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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− Misure di respingimento ed espulsioni (art. 47 lett. a n. 7)

Potranno consultare online l’estratto 2+ per autorità al fine di decidere sulle misure di respingimento secondo la legge sugli stranieri e sulle espulsioni secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost. soltanto due autorità: fedpol (art. 47 lett. a

n. 7) e il SIC (art. 47 lett. b n. 3). Tali autorità, già oggi autorizzate ad accedere online a VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. g e cpv. 4 lett. c Ordinanza VOSTRA), controllano le persone allo scopo di pronunciare o revocare misure di respingimento (secondo l’art. 67 cpv. 2 LStr) e pronunciano divieti di entrata nei confronti di stranieri, soprattutto in base a informazioni provenienti dall’estero. Inoltre preparano le decisioni in merito alle cosiddette «espulsioni politiche» ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 Cost. L’estratto del casellario giudiziale serve loro a confermare una comunicazione pervenuta e a concretizzare una potenziale minaccia. Il trattamento dei dati compete principalmente al SIC, mentre la competenza decisionale spetta a fedpol (cfr. art. 10 e 11 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP; RS 172.213.1). Dato che i servizi competenti di fedpol devono essere in grado di verificare ed esaminare le pertinenti proposte del SIC occorre che ambedue le autorità possano accedere a VOSTRA.

− Attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (art. 47 lett. a n. 8)

Finora il servizio federale competente per la protezione delle persone ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI (Servizio federale di sicurezza di fedpol) aveva diritto di accedere ai dati relativi alle condanne soltanto su domanda scritta (art. 22 cpv. 1 lett. i Ordinanza VOSTRA). Per valutare senza indugio i rischi posti da chi, sulla scorta di taluni indizi, potrebbe costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI, tale servizio necessita di un accesso online e di informazioni su procedimenti penali pendenti (lett. a n. 8).

− Controllo della rete di sistemi d’informazione di polizia (art. 47 lett. a n. 9)

Fedpol ha riunito i servizi di controllo JANUS e IPAS in un’unica unità organizzativa. Attualmente, i controlli di JANUS e IPAS si svolgono tuttavia separatamente (cfr. art. 15 dell’ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale [Ordinanza JANUS; RS 360.2] e art. 2 dell’ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia [Ordinanza IPAS; RS 361.2]). Soltanto il «Servizio di controllo JANUS» dispone al momento di un diritto di accesso a VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. e Ordinanza VOSTRA). Tale servizio ha anche il compito di controllare, come previsto dalla legge, i dati raccolti in JANUS (cfr. art. 13 cpv. 2 Ordinanza JANUS). I dati di VOSTRA aiutano a valutare periodicamente la credibilità e la correttezza dei dati in JANUS. Può, ad esempio, rivelarsi opportuno completare i dati personali con le informazioni del casellario giudiziale (p.es. per quanto concerne gli pseudonimi). Con l’entrata in vigore, il 5 dicembre 2008, della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361), la base legale della banca dati JANUS (art. 11 LUC) è stata abrogata e le banche dati JANUS e IPAS sono state unificate (cfr. art. 9 segg. LSIP). Dal punto di vista tecnico, tale unificazione potrà essere realizzata soltanto tra alcuni anni, occorre