Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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Anche questa disposizione riguarda attività d’indagine preliminare nell’ambito del CPP finalizzate all’accertamento di un reato. Questo diritto di accesso online è impostato sull’attività dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS, ossia Money Laundering Reporting Office Switzerland; cfr. art. 23 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro [LRD; RS 955.0]). I suoi compiti, definiti nell’articolo 1 dell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23), comprendono tra l’altro il sostegno alle autorità di perseguimento penale nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, la ricezione e l’esame di comunicazioni e di denunce, l’accertamento dei fatti che gli sono stati comunicati e la decisione in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale. Le comunicazioni pervenute devono essere analizzate entro breve tempo. La legge sul riciclaggio di denaro prevede che in caso di comunicazioni secondo l’articolo 9, i valori patrimoniali segnalati devono essere bloccati entro cinque giorni lavorativi. Alla luce di tale premessa e al fine di impedire la sottrazione di valori patrimoniali presumibilmente incriminati, il MROS deve portare a termine la propria analisi entro tale tempo massimo. In caso di trasmissione, in pratica il MROS dispone di tempi ancora più brevi (di regola 3 giorni) per permettere al pubblico ministero competente di estendere il blocco dei valori patrimoniali rispettando il termine di cinque giorni. I dati di VOSTRA sono necessari innanzitutto per l’accertamento e l’analisi delle citate comunicazioni. Per il MROS è importante anche avere conoscenza di eventuali inchieste parallele (accesso ai dati su procedimenti aperti), per poter trasmettere il dossier al servizio competente.

− Trasmissione di informazioni a Interpol per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 3)

Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 2.

− Trasmissione di informazioni a Europol per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 4)

Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 3.

− Trasmissione di informazioni all’estero nell’ambito della cooperazione bilaterale di polizia per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 5)

cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 4.

− Trasmissione di informazioni secondo l’articolo 7 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen per accertare o prevenire reati (art. 47 lett. a n. 6)

Cfr. in proposito le osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e nonché le osservazioni ad articolo 46 lettera e numero 5.