Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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I diritti di accesso dei servizi cantonali di polizia non sono legati a un determinato elenco di reati. L’accesso a VOSTRA è di conseguenza concesso per l’insieme dei reati di competenza cantonale. In analogia con i diritti di accesso di fedpol, si potrebbe considerare la possibilità di limitare i diritti di accesso a VOSTRA alla prevenzione e al perseguimento delle forme più gravi di criminalità. Nella pratica però gli elenchi di questo genere si rivelano per lo più incompleti e rischiano di dover essere continuamente riveduti. Anche per quanto concerne la semplice limitazione ai crimini e ai delitti, all’inizio delle indagini non è sempre chiaro quale reato sia stato commesso. Inoltre occorre rilevare che una limitazione del flusso di informazioni all’interno dei confini nazionali avrebbe per conseguenza la limitazione dello scambio di informazioni con l’estero (nell’ambito del trattamento delle richieste straniere di informazioni ne risulterebbe un onere supplementare per trasporre nel diritto svizzero i reati del diritto straniero).

Art. 47 Accesso online agli estratti 2+ per autorità

L’estratto 2+ per autorità equivale per sommi capi all’attuale estratto per autorità (cfr. art. 41), dal quale si differenzia soltanto per il fatto che include anche dati sui procedimenti penali pendenti. Rientrano nell’articolo 47 tutte le autorità con diritto di accesso a VOSTRA, le quali non possono accedere all’estratto 1 per autorità (cfr. art. 46), ma necessitano di un collegamento online e dei dati sui procedimenti penali pendenti. In concreto si tratta delle autorità e degli scopi di accesso seguenti:

Articolo 47 lettera a (fedpol)

− Accertamento o prevenzione di reati (art. 47 lett. a n. 1)

Con il trasferimento del Servizio di analisi e prevenzione da fedpol al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), le competenze di prevenzione fondate sulla LMSI sono state suddivise tra queste due autorità federali. Di conseguenza sono ripartiti tra i due servizi anche i diritti di accesso a VOSTRA per svolgere i compiti previsti nella LMSI (cfr. per fedpol art. 21 cpv. 2 lett. a Ordinanza VOSTRA e per il Servizio delle attività informative della Confederazione l’art. 21 cpv. 4 lett. a Ordinanza VOSTRA). Il testo attuale della norma è stato ripreso e specificato come segue: «per prevenire, nei limiti delle sue competenze». Gli scopi dell’accesso continuano quindi a essere definiti in riferimento ai compiti indicati nell’articolo 2 LMSI, anche se soltanto i compiti del SIC riguardano veramente la prevenzione. L’articolo 2 LMSI affida a fedpol compiti che sono piuttosto di polizia amministrativa. Concretamente si tratta dell’attività del «Settore Tifoseria violenta» e dell’«Ufficio centrale delle armi», che dipendono entrambi dalla «Divisione principale Servizi»144. A nessuno di questi due servizi occorre l’accesso a VOSTRA. Di

144 I servizi competenti di fedpol adottano misure preventive nei settori «Violenza in occasione di manifestazioni sportive» e «atti preparatori al commercio illecito di armi» secondo l’art. 2 cpv. 1 e 2 della legge federale del 21 mar. 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). La competenza di fedpol per i succitati settori risulta dall’art. 24a segg. LMSI e dall’art. 5 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54).