Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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getto alle stesse restrizioni di trattamento applicabili ai servizi nazionali corrispondenti. Ovviamente a Europol si applicano anche le altre restrizioni di accesso di cui all’articolo 355a CP (in virtù di accordi internazionali e della legislazione nazionale). Prima della trasmissione dei dati, Europol dovrebbe quindi essere informato che le regole per la registrazione e l’ulteriore trasmissione dei dati ai sensi dell’articolo 13 capoversi 2 e 3 si applicano anche a Europol.

Il trasferimento dei dati a Europol è di competenza di un apposito servizio di collegamento presso fedpol (ossia la «Centrale operativa»). Non è previsto un accesso diretto di Europol a VOSTRA. Scambia dati con Europol mediante l’estratto 2+ per autorità anche il Servizio delle attività informative della Confederazione (cfr. in proposito art. 47 lett. b n. 2).

− Trasmissione di informazioni all’estero nell’ambito della cooperazione bilaterali di polizia per l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e

n. 4)

Come già rilevato nelle osservazioni introduttive all’articolo 46 lettera e, i dati di VOSTRA non devono poter essere utilizzati soltanto nei settori di competenza di Interpol ed Europol, ma anche nell’ambito di altri accordi bilaterali di cooperazione impossibili da citare tutti in questa sede142.

Anche in questo ambito, per stabilire i dati di VOSTRA da trasmettere, occorre considerare lo scopo della loro utilizzazione: l’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a servizi di polizia stranieri soltanto se i relativi dati sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (vale a dire se vi sono indizi che è stato commesso un reato). Se dalla richiesta straniera non risulta chiaramente che l’autorità di polizia straniera necessita i dati per scopi di polizia giudiziaria, può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 5).

Le divisioni principali di fedpol «Cooperazione internazionale di polizia (CIP)» e « PGF» sono competenti per la trasmissione dei dati.

− Trasmissione di informazioni secondo l’articolo 7 della legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 5)

Un altro caso di trasmissione di informazioni all’estero (attualmente non disciplinato) riguarda la trasmissione spontanea di dati nell’ambito dell’articolo 7 della legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (RS 362.2)143. Lo scambio spontaneo di informazioni (senza richiesta), basato sull’articolo 7 della legge, è lecito soltanto se fedpol può procurarsi legalmente le informazioni da trasferire. Per questo motivo, l’accesso al casellario giudiziale deve essere disciplinato specificamente. La trasmissione di dati del casellario giudiziale assume importanza pratica ad esempio nei casi in cui forze di polizia svizzere e straniere collaborano strettamente e scambiano i risultati delle loro indagini; soltanto in questi casi il servizio di polizia svizzero è

142 Cfr. l’elenco all’indirizzo «http://www.admin.ch/ch/i/rs/0.36.html ».

143 Secondo l’art. 7 della legge, sono messe spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen tutte le informazioni che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell’allegato 1 .