Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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al corrente dello speciale interesse che un’autorità straniera di perseguimento penale nutre per i precedenti di una determinata persona. L’articolo 46 lettera e numero 5 non mira pertanto alla trasmissione sistematica dei dati del casellario giudiziale; la necessità di trasmettere i dati risulta sempre dalle circostanze particolari del caso specifico.
Anche in questo caso, la fase della procedura determina la portata dei dati da trasmettere: l’estratto 1 per autorità può essere trasmesso all’autorità straniere di perseguimento penale di uno Stato Schengen soltanto se all’estero vi sono indizi che è stato commesso un reato. Quando fedpol non sa se l’autorità di polizia straniera di polizia ha già avviato un’indagine di polizia giudiziaria, può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 6).
Le divisioni principali di fedpol «CIP» e «PGF» sono competenti per la trasmissione dei dati.
Articolo 46 lettera f (servizi cantonali di polizia che compiono indagini di polizia giudiziaria)
Il collegamento online a VOSTRA per i servizi cantonali di polizia è una delle principali rivendicazioni dei Cantoni formulata in occasione della consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1). Sono richiesti diritto di accesso analoghi a quelli di cui gode attualmente fedpol. È stato fatto valere che i servizi cantonali di polizia sono chiamati ad adempiere i medesimi compiti di polizia giudiziaria svolti da fedpol (CCPCS, SG, SO, NE, ZG). La CCPCS, l’UDC e i Cantoni di Neuchâtel e di Soletta ritengono che per i servizi cantonali di polizia valgono le medesime considerazioni che giustificano l’accesso delle autorità federali (confermare o confutare un sospetto, evitare inchieste parallele, controllare la credibilità durante gli interrogatori, proteggere gli agenti infiltrati). Secondo la CCPCS, i dati figuranti in VOSTRA sono di particolare rilevanza per i servizi cantonali di polizia proprio perché questi ultimi costituiscono la prima autorità coinvolta nel perseguimento dei reati. A tal proposito l’UDC, la CDDGP e i Cantoni di Basilea-Campagna, dei Grigioni, di Turgovia e di Zugo hanno fatto notare che nell’ambito dell’unificazione del diritto processuale penale è stata prevista una procedura investigativa autonoma della polizia. Le sole critiche sono state formulate dal Cantone di Zurigo secondo cui il nuovo Codice di procedura penale anticipa fortemente il momento in cui va informato il pubblico ministero, che pertanto può senz’altro – dopo aver esaminato se sussistono le condizioni per aprire un’inchiesta penale – ordinare un estratto del casellario giudiziale, chiedere i pertinenti dossier e trasmettere le informazioni alla polizia disponendo l’avvio delle indagini del caso. In tal modo è garantita anche l’indispensabile trasparenza, dato che tali estratti sono versati agli atti e dunque risultano accessibili agli interessati.
Nello schema normativo proposto, tutte le forze di polizia che operano nell’ambito del CPP hanno accesso all’estratto 1 per autorità anche prima dell’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero (cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). Poiché i servizi cantonali di polizia che svolgono indagini di polizia sono il «lungo braccio» del pubblico ministero, vanno loro attribuiti i medesimi diritti di accesso riservati al pubblico ministero. I servizi cantonali di polizia che eseguono indagini preliminari, operano nell’ambito della prevenzione o eseguono compiti speciali hanno invece accesso all’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. c).