Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 74Fedlex · Rapporto esplicativo

L’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a un servizio di polizia straniero via Interpol soltanto se i dati di VOSTRA sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (cfr. su questo meccanismo le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). Se dalla richiesta straniera non risulta chiaramente che l’autorità di polizia straniera sta svolgendo un’indagine nell’ambito un procedimento basato su indizi reali, può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 3).

Per lo scambio di informazioni nell’ambito di Interpol non è più necessario distinguere i diversi generi di reati, poiché le polizie cantonali hanno ormai accesso all’intero ventaglio.

Il diritto di accesso online all’estratto 1 per autorità per la trasmissione di informazioni a Interpol è concesso concretamente per l’attività delle divisioni «Centrale operativa» e «Cooperazione operativa di polizia» della divisione principale «Cooperazione internazionale di polizia» nonché della divisione «Coordinazione» dell’unità di competenza «Indagini Analisi e Coordinamento» della PGF. Attualmente, tali diritti di accesso sono di fatto riuniti presso la Centrale operativa sebbene, in termini giuridici, potrebbero avvalersene separatamente e a titolo autonomo anche le altre divisioni. Le divisioni Centrale operativa e Coordinazione sono una piattaforma per lo scambio d’informazioni di polizia giudiziaria con le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. Fungono da Ufficio centrale nazionale di Interpol a Berna ed effettuano i primi accertamenti di polizia. Coordinano inoltre le indagini intercantonali e internazionali. Inquadrati nella divisione Cooperazione operativa di polizia, gli addetti di polizia svizzeri all’estero e i collaboratori dei centri di cooperazione di Ginevra e di Chiasso garantiscono uno scambio d’informazioni senza intoppi con le autorità straniere. Forniscono assistenza nelle indagini e stabiliscono i primi contatti con l’estero. L’accesso all’estratto 1 per autorità serve a raccogliere dati per lo scambio d’informazioni di polizia giudiziaria con autorità di polizia straniere attraverso Interpol, al fine di inoltrare richieste d’informazione o di rispondervi.

− Trasmissione di informazioni a Europol nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (art. 46 lett. e n. 3)

D’ora innanzi, anche per quanto concerne Europol non occorre più distinguere i diversi generi di reati poiché, con l’accesso a VOSTRA dei servizi cantonali di polizia, il flusso di informazioni all’interno dei confini nazionali riguarderà in futuro tutti i generi di reati (cfr. art. 46 lett. f e 47 lett. c n. 1). La portata delle informazioni trasmesse a Europol dipende dal genere di procedura per la quale occorrono le informazioni del casellario (cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e). L’estratto 1 per autorità può essere trasmesso a Europol soltanto se i dati di VOSTRA sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria (vale a dire se vi sono indizi di reato). A fini di accertamento o prevenzione dei reati può essere trasmesso soltanto l’estratto 2+ per autorità (cfr. art. 47 lett. a n. 4).

Per definire lo scopo dell’accesso si fa riferimento all’articolo 355a CP, come già faceva l’articolo 21 capoverso 2 lettera h Ordinanza VOSTRA. L’articolo del Codice penale statuisce, sotto forma di clausola generale, le condizioni per la trasmissione di dati a Europol. Secondo l’articolo 355a CP, Europol è sog-