Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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verso 1 LICol subordina ora le verifiche transfrontaliere effettuate in Svizzera da autorità estere alla condizione che tali autorità siano «responsabili nel loro territorio della vigilanza sull’attività dei titolari dell’autorizzazione». I capoversi 2 e 3 dell’articolo 43 LFINMA devono essere completati con questa formulazione, affinché, oltre alle possibilità di cooperazione già previste nell’ambito della vigilanza su base consolidata, la FINMA sia autorizzata a effettuare anche controlli in loco per la sorveglianza di attività specifiche svolte da assoggettati svizzeri nel territorio sottoposto alla vigilanza di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. Conformemente alla definizione legale prevista all’articolo 3 lettera a LFINMA, sono considerati assoggettati tutte le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, comprese le società di gruppo incluse in una vigilanza su base consolidata.

Nel quadro della vigilanza su base consolidata è tuttora possibile chiarire segnatamente se un istituto, considerando tutto il gruppo, sia organizzato in maniera adeguata, rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività, sia diretto da persone che garantiscono un’attività irreprensibile, rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi e adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza. I controlli in loco per la verifica di attività svolte da assoggettati svizzeri nella giurisdizione di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari devono limitarsi a tale attività.

Il capoverso 4 riprende le disposizioni giuridiche speciali sul cosiddetto «carve-out» del private banking, di cui agli articoli 23septies LBCR, 38a LBVM e 143 capoverso 2 LICol. Di conseguenza è possibile abrogare tutte disposizioni giuridiche speciali sulle verifiche transfrontaliere. Tuttavia, in considerazione che il «carve-out» del private banking viola gli standard minimi vigenti a livello internazionale nel quadro della vigilanza su base consolidata112, in futuro bisognerà consentire alle autorità estere di vigilanza del Paese di provenienza di verificare in particolare, attraverso la consultazione per campionatura di singoli dossier di clienti, che l’istituto controllato rilevi correttamente i rischi a livello di gruppo. Affinché questa possibilità non comporti un’elusione della procedura del cliente, la selezione dei dossier deve essere effettuata in funzione di criteri casuali compatibili con la vigilanza su base consolidata.

2.12 Legge sui titoli contabili

Art. 3 cpv. 3

Secondo questa disposizione, in caso di una catena di custodia transfrontaliera il titolare del conto acquisisce con l’accredito sul suo conto i titoli di diritti che l’ente di custodia ottiene in virtù della subcustodia. In questo modo la legge tiene conto del fatto che la posizione giuridica del titolare del conto può variare a seconda del diritto applicato e che nelle relazioni transfrontaliere l’ente di custodia non può trasferire al titolare del conto più diritti di quanti non ne possiede esso stesso nei confronti

112 Raccomandazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulla Customer Due Diligence for Banks, ottobre 2001, Consolidated KYC Risk Paper, ottobre 2004, AMLEG Paper Cooperation between banking supervisors and AML/CFT issues.