Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 118Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’ente di subcustodia. Il nuovo capoverso 3 era già stato proposto nel quadro del rapporto del gruppo di lavoro del 15 giugno 2004 sulla legge sui titoli contabili, ma nel relativo disegno di legge del Consiglio federale del 15 novembre 2006 non era più contemplato. L’assenza di questa regolamentazione ha finora impedito alla dottrina di determinare con certezza se gli strumenti finanziari custoditi secondo il diritto estero potessero essere considerati titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 2008113 sui titoli contabili (LTCo) e in che modo tali strumenti debbano essere trattati nel regime della LTCo. Per eliminare queste incertezze, il nuovo capoverso 3 precisa che per titoli contabili ai sensi della LTCo si intendono anche gli strumenti finanziari custoditi all’estero, purché svolgano una funzione comparabile a quella prevista dal diritto svizzero per i titoli contabili.
Art. 4 cpv. 2 lett. d
Dato che gli enti di custodia centrali sono ora disciplinati espressamente nella LInfFin, possono essere nominati esplicitamente in questa disposizione.
Art. 24-26
La LTCo prevede diversi metodi per la facoltà di disporre dei titoli contabili: l’accredito (art. 24 LTCo), la conclusione di un accordo di controllo (art. 25 LTCo) o la conclusione di un accordo tra titolare del conto ed ente di custodia a favore di quest’ultimo (art. 26 LTCo). Nella dottrina prevale l’opinione che ognuno di questi metodi possa essere applicato sia per trasferire diritti a pieno titolo (comprese le garanzie fiduciarie e i diritti di pegno irregolari) sia per costituire diritti parziali (diritti di pegno regolari, usufrutto). Anche il legislatore era della medesima opinione, poiché a livello materiale non figura alcun indizio sul fatto che le diverse modalità di disposizione previste dalla LTCo potessero fondarsi su una dicotomia tra certezza dei diritti a pieno titolo e certezza dei diritti parziali.
Le incertezze esistenti devono essere chiarite in modo che gli articoli 25 e 26 LTCo si riferiscano agli ordini di disporre di titoli contabili. È unanimemente riconosciuto che il concetto di ordine di disporre secondo il diritto svizzero comprende sia il trasferimento di diritti a pieno titolo (garanzie fiduciarie e diritti di pegno irregolari inclusi) sia la costituzione di diritti parziali (diritti di pegno regolari, usufrutto). Si tratta di chiarire che tutte le modalità di disposizione possano essere utilizzate per costituire qualsiasi tipo di garanzia. In questo modo la LTCo è anche conforme alla Convenzione dell’Aia sugli strumenti finanziari, il cui articolo 11 stabilisce espressamente che per accredito sul conto è possibile costituire anche una garanzia sui diritti parziali o altri diritti parziali.
L’articolo 24 capoverso 2 precisa che il titolare del conto disponente perde i suoi diritti sul titolo contabile soltanto se mediante l’ordine di disporre è conferito il diritto a pieno titolo.
Gli articoli 25 e 26 chiariscono che mediante la conclusione di un accordo di controllo o di un accordo a favore dell’ente di custodia che gestisce il conto è possibile costituire una garanzia e anche realizzare qualsiasi tipo di trasferimento di diritti a pieno titolo e parziali. Conformemente al parere della dottrina, il nuovo articolo 26 capoverso 2 precisa che l’articolo 25 capoverso 2 è applicabile anche agli ordini di
113 RS 957.1