Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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volta eliminato l’ostacolo che impedisce l’informazione, i clienti interessati dovrebbero essere informati in merito alla domanda e potrebbero esigere retroattivamente una decisione impugnabile sull’ammissibilità della trasmissione delle informazioni. Questa restrizione ha però senso soltanto se il detentore delle informazioni ed eventuali autorità a cui la domanda è stata resa nota non informano il cliente in questione in merito alla domanda. Il capoverso 5 prevede pertanto un corrispondente divieto. I clienti interessati devono essere informati a posteriori e possono sottoporre al Tribunale amministrativo federale la decisione di trasmissione chiedendo di constatarne l’ammissibilità.
La trasmissione delle informazioni da parte della FINMA non può peraltro essere considerata illegale se sussiste un sospetto iniziale, una motivazione e una descrizione delle informazioni necessarie104. La FINMA deve soltanto esaminare se sussistono indizi di possibili infrazioni a disposizioni di legge o regolamentari oppure di possibili distorsioni del mercato che gisutificano la domanda di assistenza amministrativa (sospetto iniziale). L’assistenza amministrativa può essere rifiutata soltanto se le informazioni richieste non hanno alcun nesso con l’inchiesta o non sono pertinenti, vale a dire se non risultano essere potenzialmente rilevanti per il chiarimento della fattispecie in questione, tanto da risultare come ricerca illecita generalizzata e indiscriminata di prove (fishing expedition)105. Non spetta alla FINMA decidere in merito alla necessità delle informazioni richieste o addirittura in merito alla legittimità del sospetto iniziale106. Nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa, la FINMA è inoltre vincolata all’esposizione dei fatti presentata dall’autorità richiedente e quindi non deve valutarne la legittimità. L’autorità richiesta è vincolata all’esposizione dei fatti fornita dall’autorità estera, a meno che tale descrizione non contenga errori, lacune o contraddizioni evidenti107. Inoltre, nell’ambito delle domande di assistenza amministrativa provenienti dall’estero le autorità svizzere non devono procedere all’interpretazione del diritto estero108. La FINMA non deve in particolare verificare se i reati sui mercati finanziari in questione costituiscono una violazione del diritto amministrativo, penale o civile estero, a condizione che possano essere considerati reati sui mercati finanziari secondo le prescrizioni di legge dell’autorità estera richiedente. In presenza di un sospetto iniziale evidente, la FINMA può prestare assistenza amministrativa anche spontaneamente, tenendo però conto dei limiti fissati dal principio di proporzionalità. Se si tratta di informazioni su un singolo cliente deve tuttavia essere svolta anche una procedura del cliente, sebbene anche in questo caso, se sono dati i presupposti di cui al capoverso 4, l’informazione del cliente possa essere differita.
Art. 42b Collaborazione internazionale
Per la trasmissione di informazioni a gruppi e organi internazionali, e in particolare al FSB, al FMI e alle istituzioni internazionali incaricate di fissare standard quali il
104 Cfr. DTF 129 II 484 consid. 4.1 e i rimandi citati, DTF 126 II 409 consid. 5a, DTF 125 II
65 consid. 6b/aa; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2980/2007 del
26 luglio 2007 consid. 5.1 e B-1258/2013 del 25 luglio 2013 consid. 4.1.
105 Cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.649/2006 del 18 gennaio 2007 consid. 3.2, DTF
129 II 484 consid. 4.1 e rimandi; DTAF 2011/14 consid. 5.2.2.1.
106 DTF 126 II 409 consid. 5
107 Cfr. DTF 128 II 407 consid. 5.2.1 e rimandi; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-658/2009 del 23 aprile 2009 consid. 5.1.
108 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2980/2007 del 26 luglio 2007 consid. 6.2 e rimandi).