Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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invocando per sé lo statuto di terzo non coinvolto. Questo tipo di argomentazione costringe la FINMA a svolgere due procedure parallele, che rallentano la trasmissione delle informazioni. La giurisprudenza in questione deve pertanto essere abbandonata. Almeno deve essere abbandonata per i gestori patrimoniali assoggettati alla legge sugli investimenti collettivi di capitale rivista nel 2012 e quindi ormai assoggettati alla vigilanza della FINMA. Anche l’informazione relativa ad altri gestori patrimoniali professionali come gli intermediari finanziari sui mercati deve essere ricondotta all’informazione concernente singoli istituti piuttosto che a un’informazione riguardante singoli clienti. Alla luce di queste esperienze pratiche, si giustifica anche un ritorno alla giurisprudenza secondo cui i clienti sui cui conti sono state svolte le transazioni non possono in alcun caso essere considerati terzi non coinvolti101. Come confermato dalla recente giurisprudenza, neppure l’avente economicamente diritto può essere considerato terzo non coinvolto102.

Cpv. 3

Il diritto di consultazione degli atti concessi nell’ambito della procedura del cliente è in contrasto con quanto stabilito nel MMoU della IOSCO, che è considerato lo standard minimo della collaborazione internazionale. Il MMoU serve ad esempio all’UE come punto di partenza per i negoziati con Stati terzi. Anche il FSB considera il MMoU della IOSCO come standard e, come del resto la stessa IOSCO, pubblica regolarmente un elenco degli Stati che non rispettano questo standard. Attualmente la FINMA è ancora considerata firmatario A del MMoU della IOSCO, ma senza modifiche di legge rischia di perdere questo statuto. Pertanto, al capoverso 3 è prevista la base legale che limita il diritto standard di consultazione degli atti nella corrispondenza con le autorità estere, come quanto auspicato dal Tribunale amministrativo federale103. Tuttavia, affinché i clienti interessati possano comunque esercitare i loro diritti processuali, l’articolo 28 PA rimane riservato. In un caso simile, la FINMA basa la propria decisione in merito alla trasmissione di informazioni soltanto sugli elementi che sono stati comunicati al cliente a voce o per scritto e sui quali questi ha avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni.

Cpv. 4–6

Come accennato in precedenza, la procedura del cliente deve essere limitata rispetto al diritto previgente. Di conseguenza, conformemente alla regolamentazione prevista nella legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera, si può prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni, qualora tale informazione preliminare pregiudichi lo scopo dell’assistenza amministrativa o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. Questo si verificherebbe segnatamente qualora l’autorità richiedente rendesse verosimile che si tratta di una domanda della massima urgenza o il buon esito dell’inchiesta dello Stato richiedente possa venir pregiudicato dall’informazione preliminare (esistenza di un rischio di collusione). Tuttavia, una

101 DTF 126 II 126 consid. 6a/bb

102 Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2697/2013 dell’11 luglio 2013, consid. 1.4 seg.

103 DTAF 2012/19 consid. 6; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5469/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 4.4.5, B-6062/2011 del 22 marzo 2012 consid. 5 e B- 1258/2013 del 24 luglio 2013 consid. 2.3.1.