Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), l’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e la IOSCO, viene istituita una base legale supplementare. La nuova disposizione potrebbe ad esempio consentire la partecipazione della Svizzera all’iniziativa Data Gaps del FSB, a condizione che venga adottata una decisione politica in tal senso.

L’articolo 42b diverge dall’articolo 42 capoverso 2 in primo luogo per la cerchia delle autorità destinatarie (non si tratta di autorità di vigilanza sui mercati finanziari). Anche la destinazione delle informazioni non è la stessa. Essa si basa sull’articolo 6 capoverso 2 LFINMA («compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza») e comprende la cooperazione della piazza finanziaria svizzera con servizi esteri a scopi politici («policy»). Di regola, le informazioni trasmesse in virtù delle disposizioni del presente titolo sono utilizzate per l’elaborazione o la verifica del rispetto di standard di regolamentazione. In altri casi l’obiettivo principale è l’analisi dei rischi sistemici. La FINMA deve concordare lo scopo esatto di utilizzazione delle informazioni con i destinatari. L’articolo 42b LFINMA prevale sulla vigente giurisprudenza concernente l’articolo 38 LBVM in materia di protezione dei dati109.

Poiché le nuove disposizioni in materia di assistenza amministrativa vanno oltre la collaborazione con le «autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari» e prevedono ulteriori cerchie dei destinatari, il titolo della sezione 4 che precede gli articoli 42 e seguenti deve essere esteso alle «autorità estere».

Art. 43

Cpv. 1

Secondo la versione in vigore dell’articolo 43 capoverso 1, la FINMA può effettuare verifiche transfrontaliere degli assoggettati alla vigilanza all’estero, purché le informazioni ottenute siano connesse alla vigilanza su base consolidata nel quadro del controllo del Paese di provenienza («home country control»). Questa limitazione a un unico scopo di vigilanza della FINMA è troppo restrittiva. All’estero la FINMA deve poter raccogliere in loco tutte le informazioni necessarie, per quanto queste siano utili – come finora richiesto – all’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari (cfr. art. 56 LFINMA). La suddetta limitazione deve pertanto essere soppressa. Inoltre, la formulazione della disposizione deve essere adeguata a quella prevista nel messaggio concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit110.

Cpv. 2–4

Anche per le verifiche transfrontaliere effettuate da autorità estere era finora previsto che le informazioni ottenute dovevano essere connesse alla vigilanza su base consolidata nel quadro del controllo del Paese di provenienza. Questa condizione si è rivelata inadeguata già nel quadro della revisione della legge sugli investimenti collettivi111. Di conseguenza, la disposizione speciale prevista all’articolo 143 capo-

109 DTF 126 II 126 consid. 5

110 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2013/2013-08- 280.html

111 FF 2012 3270 seg.