Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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numero di casi di assistenza amministrativa concernenti soggetti non assoggettati alla vigilanza ma comunque sottoposti all’obbligo di informazione.

Nel trattamento di una domanda estera retta dal diritto amministrativo, la FINMA può appellarsi agli obblighi legali di collaborazione previsti da numerosi atti normativi. Può anche emanare una decisione (con la comminatoria della pena secondo l’art. 48 LFINMA). Per il rilevamento dei fatti può servirsi, sia per le informazioni relative a clienti sia per quelle relative a istituti, dei seguenti mezzi di prova: documenti, interrogatori, ispezioni e perizie di esperti. Al momento dell’inchiesta, l’autorità estera spesso non è in grado di stabilire se per ottenere le informazioni auspicate una persona, di cui in linea di massima non conosce (ancora) l’identità, debba essere interrogata in qualità di parte o di testimone. Dato che in tal caso non è possibile chiedere all’autorità richiesta, ovvero alla FINMA, di determinare in modo vincolante lo statuto della persona da interrogare, quest’ultima può essere interrogata anche in qualità di persona informata sui fatti. Le informazioni così ottenute devono essere verbalizzate96. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 16 PA.

Cpv. 2

Il capoverso 2 riprende il principio della procedura del cliente di cui al capoverso 4 dell’articolo 42. Se le informazioni da trasmettere dalla FINMA concernono singoli clienti, la PA è applicabile e in linea di massima deve essere effettuata una cosiddetta procedura del cliente. La prassi, secondo cui la trasmissione di informazioni riguardanti singoli istituti avviene in modo informale e senza applicazione della PA97, viene mantenuta.

Per clienti si intendono le persone fisiche e giuridiche che non sono assoggettate alla vigilanza (e nemmeno tenute ad assoggettarsi). Si tratta principalmente dei titolari dei conti98. Non sono dunque considerati clienti le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e altri assoggettati alla vigilanza. Non sono riferite al cliente neanche le informazioni sull’andamento del mercato in quanto tale. Gli organi e collaboratori di istituti assoggettati alla vigilanza beneficiano della protezione concessa dal diritto amministrativo nella misura in cui sono toccati personalmente nei loro rapporti con i clienti, ma non se operano sul mercato finanziario nell’ambito della loro attività professionale. Le persone interessate godono di principio di diritti di informazione e di parte soltanto se le informazioni che la FINMA deve trasmettere li concernono come singolo cliente99.

Finora, in determinate circostanze, la giurisprudenza ha dato qualità di parte anche ai gestori patrimoniali esterni operanti a titolo professionale, segnatamente se erano personalmente responsabili della transazione e non il cliente effettivo della banca e il cliente veniva considerato «terzo non coinvolto»100. Nella prassi, questa giurisprudenza è stata invocata da entrambe le parti per opporsi alla trasmissione di informazioni sostenendo che la responsabilità della transazione spettasse alla controparte e

96 DTF 130 II 473 pag. 477 seg.

97 Cfr. messaggio del 24 febbraio 1993 concernente una legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM), FF 1993 I 1077, 1132).

98 DTF 127 II 323 pag. 328 segg.

99 DTF 127 II 323 pag. 327 segg.

100 DTF 127 II 323 consid. 3a/bb