Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
derivati OTC, il cui commercio sarà trasferito su piattaforme commerciali elettroniche. In tal modo si intende impedire un arbitraggio che si sottrae allo scopo di tutela (cfr. n. 1.1.1.2 e commento all’art. 89). Anche nell’UE l’obbligo di notifica stabilito dal regolamento EMIR si applica a tutti i derivati. Inoltre, con la direttiva MiFID II e il regolamento MiFIR, l’obbligo di compensazione sarà esteso a tutti i derivati (cfr.
n. 1.3.2 e 1.3.3).
La maggior parte del commercio svizzero di derivati è transfrontaliero e avviene prevalentemente con l’UE (cfr. n. 3.1.2). Le relative operazioni con derivati sono gestite già oggi secondo le disposizioni vigenti dell’UE – quindi secondo il regolamento EMIR – poiché queste ultime devono essere soddisfatte dalla controparte con sede nell’UE. La normativa proposta in questa sede, di conseguenza, si basa in primo luogo sulle disposizioni determinanti del regolamento EMIR. Ciò impedisce che nelle operazioni con derivati si applichino regimi non compatibili con l’UE o in contraddizione tra loro. Tuttavia la LInfFin non riprende alla lettera il regolamento EMIR: sono stati infatti apportati adeguamenti dal punto di vista materiale e del grado di dettaglio della regolazione, tenendo conto delle condizioni del mercato svizzero. In sostanza, si tratta di imporre anche in Svizzera, per il futuro, i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia l’obbligo di compensazione (obbligo di clearing), l’obbligo di notifica e l’obbligo di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l’obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piazza borsistica (piattaforma), l’avamprogetto contempla già le necessarie basi legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando l’obbligo di commercio su una piattaforma sarà stato introdotto anche negli Stati partner, in particolare nell’UE.
1.2.4 Ripresa delle norme di condotta sul mercato contemplate dalla legge sulle borse
Le disposizioni vigenti sulla pubblicità delle partecipazioni (art. 20 seg. LBVM), sulle offerte pubbliche d’acquisto (art. 22 segg. LBVM), nonché sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato (art. 33e seg. LBVM) si applicano a tutti i partecipanti al mercato, al pari delle norme sul commercio di derivati. Inoltre, esse si riferiscono in linea di massima a valori mobiliari ammessi o quotati su una piazza borsistica svizzera autorizzata. A causa di questo stretto nesso materiale, tali disposizioni vengono tolte dalla legge sulle borse e trasposte senza sostanziali modifiche nella LInfFin.
1.2.5 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e commercio per conto proprio di valori mobiliari
Con l’istituzione della LInfFin, la legge sulle borse viene per la maggior parte abrogata. Essa conterrà soltanto le disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. È inoltre previsto, in una fase successiva, di trasferire la categoria dei commercianti di valori mobiliari che operano per il conto di clienti in una nuova legge sugli istituti finanziari che disciplini i diversi tipi di gestione patrimoniale. A causa della loro stretta connessione con le infrastrutture del mercato finanziario, segnatamente con le piazze borsistiche, le altre categorie di commercianti di valori immobiliari, vale a dire le ditte di emissione, i fornitori di derivati, i commercianti per conto proprio e i