Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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concluse esclusivamente tra soggetti stabiliti in Paesi terzi, qualora tali transazioni abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’UE o laddove tale obbligo sia necessario per evitare l’elusione delle disposizioni del diritto europeo. Le transazioni interne al gruppo che corrispondono alla definizione all’articolo 3 sono in linea di principio esentate dall’obbligo di compensazione (art. 4 par. 2). Ai fini di un regime applicabile ai Paesi terzi, il regolamento EMIR prevede che le transazioni transfrontaliere interne al gruppo che coinvolgono un Paese terzo siano esentate dall’obbligo di compensazione soltanto se il Paese terzo prevede obblighi di compensazione, di notifica e di riduzione dei rischi equivalenti a quelli previsti dal regolamento EMIR (cfr. art. 4 par. 2 in combinato disposto con l’art. 3 par. 1 e 2). A questo scopo, in relazione al Paese terzo interessato, la Commissione europea deve emanare un cosiddetto atto di riconoscimento dell’equivalenza conformemente all’articolo 13 paragrafo 2.
La controparte centrale domiciliata nell’UE necessita un’autorizzazione della competente autorità di vigilanza e sottostà alla vigilanza e alla sorveglianza correnti (art. 14 segg.). Le norme prudenziali per le controparti centrali sono strutturate come requisiti minimi. Esse riguardano in particolare gli ambiti tematici capitale e liquidità, organizzazione, trasparenza dei prezzi, garanzie e prescrizioni in materia di investimenti, segregazione e trasferibilità, nonché accesso e partecipazione. Una controparte centrale stabilita in un Paese terzo può fornire servizi di compensazione a partecipanti o sedi di negoziazione stabiliti nell’UE soltanto se il disciplinamento e la vigilanza sulla controparte centrale del Paese terzo sono stati riconosciuti dalla Commissione europea come equivalenti a quelli previsti dal regolamento EMIR (cfr. art. 25).
Obbligo di segnalazione («obbligo di notifica») e prescrizioni concernenti i repertori di dati sulle negoziazioni
Secondo l’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento EMIR, le controparti e le controparti centrali assicurano che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e a qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano trasmesse ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto. Se quest’ultimo non è disponibile, le informazioni sono segnalate all’ESMA (art. 9 par. 3).
Conformemente all’articolo 9 paragrafo 5 EMIR, le segnalazioni devono specificare almeno le parti del contratto derivato e i titolari dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso, nonché le principali caratteristiche del contratto (art. 9 par. 1). La Commissione europea ha specificato il contenuto e la forma della notifica nel quadro degli standard tecnici21.
L’obbligo di segnalazione può avvenire soltanto trasmettendo ad un repertorio di dati sulle negoziazioni dell’UE registrato o a un repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto di un Paese terzo (art. 9 par. 1). La registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni dell’UE avviene secondo le prescrizioni stabilite all’articolo 55 segg. Essa presuppone in particolare che un repertori di dati sulle negoziazioni adempia determinate prescrizioni organizzative (art. 78), disponga di un’adeguata gestione del rischio operativo (art. 79) e assicuri la riservatezza e l’integrità dei dati segnalati (art. 80).
21 Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_fr.htm (non disponibile in italiano).