Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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market maker devono essere trasferiti nella LInfFin e il loro proprio statuto in relazione all’autorizzazione deve essere soppresso.

1.2.6 Assistenza amministrativa

Nel quadro della creazione della LInfFin, infine, le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa attualmente contenute nelle diverse leggi sul mercato finanziario sono sostituite da un disciplinamento unitario nella LFINMA. La disposizione sull’assistenza amministrativa con l’estero si basa sulle norme vigenti della legge sulle borse e sulle prescrizioni internazionali esistenti in questo ambito. Esse prevedono, in particolare, la possibilità di una limitazione della procedura del cliente, qualora l’informazione preliminare del cliente ostacoli lo scopo dell’assistenza amministrativa o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. È inoltre creata una base esplicita per la collaborazione con gruppi internazionali.

1.3 Diritto comparato

1.3.1 In generale

Le infrastrutture svizzere del mercato finanziario e i partecipanti svizzeri al commercio di derivati sono legati in prima linea all’UE (cfr. n. 3.1). Di seguito, pertanto, vengono illustrati gli atti normativi dell’UE negli ambiti sopracitati e confrontati con la regolazione proposta nella LInfFin. Vengono inoltre esaminati i principi del disciplinamento degli Stati Uniti concernente il commercio di derivati OTC.

1.3.2 Regolamento EMIR

Il regolamento EMIR stabilisce un obbligo di compensazione per il tramite di controparti centrali per le transazioni di derivati OTC (art. 4 segg.) e norme prudenziali per le controparti centrali (art. 14 segg.), un obbligo di segnalazione («obbligo di notifica» nell’avamprogetto) a un repertorio di dati sulle negoziazioni per tutte le transazioni con i derivati (art. 9), norme prudenziali per i repertori di dati sulle negoziazioni (art. 55 segg.) e obblighi di attenuazione («di riduzione») dei rischi per transazioni di derivati OTC non compensate centralmente (art. 11).

Obbligo di compensazione e prescrizioni per le controparti centrali

L’obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta si applica, in linea di principio, a tutte le controparti finanziarie (art. 4 par. 1). Alle controparti non finanziarie tale obbligo si applica soltanto se vengono superate determinate soglie di compensazione (art. 4 par. 1 in combinato disposto con art. 10). Sulla base del progetto dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM, di seguito «ESMA»)20, la Commissione europea definisce la categoria di derivati a cui si applica l’obbligo di compensazione (art. 5). Ai fini di una prescrizione extraterritoriale, l’articolo 4 paragrafo 1 lettera a subordina all’obbligo di compensazione anche le transazioni

20 European Securities and Markets Authority