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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
3 La borsa rilascia l’ammissione, se sono adempiute le condizioni del regolamento. Sorveglia l’osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.
Art. 35 Ammissione di valori mobiliari da parte di sistemi multilaterali e di
sistemi organizzati di negoziazione
1 I sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati emanano un regolamento sull’ammissione al commercio di valori mobiliari. Il regolamento stabilisce in particolare quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell’emittente.
2 Essi rilasciano l’ammissione se sono adempiute le condizioni del regolamento. Sorvegliano l’osservanza del regolamento e adottano le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazioni.
Art. 36 Istanza di ricorso
1 La piazza borsistica designa un’istanza indipendente di ricorso che può essere adita nei seguenti casi:
a. rifiuto dell’ammissione di un partecipante;
b. rifiuto dell’ammissione di un valore mobiliare;
c. esclusione di un partecipante;
d. revoca dell’ammissione di valori mobiliari.
2 Essa disciplina l’organizzazione e la procedura della piazza borsistica.
3 La struttura organizzativa, le prescrizioni procedurali e la nomina dei membri dell’istanza di ricorso necessitano dell’approvazione della FINMA.
4 Una volta conclusa la procedura di ricorso, è fatta salva l’azione presso il giudice civile.
Art. 37 Operazioni per conto proprio di un sistema di negoziazione organiz-
zato
Un sistema di negoziazione organizzato che, per il tramite della propria istituzione, effettua per conto proprio operazioni con valori mobiliari garantisce che gli interessi della clientela siano tutelati ampiamente.
Sezione 2: Obblighi dei partecipanti al commercio
Art. 38 Obbligo di registrazione
Il partecipante ammesso a una piazza borsistica registra i mandati e le operazioni da lui effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie per la loro comprensione e per la sorveglianza delle sue attività.