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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 29 Garanzia di un commercio ordinato
1 La piazza borsistica che esercita una piattaforma tecnica dispone di un sistema di negoziazione che garantisce un commercio ordinato anche in caso di intensa attività commerciale.
2 Essa adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione.
Art. 30 Sorveglianza del commercio
1 La piazza borsistica sorveglia la formazione dei corsi, le operazioni concluse e le operazioni OTC con valori mobiliari ammessi al commercio allo scopo di individuare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato, nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti.
2 In caso di sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità l’organo di sorveglianza del commercio ne informa la FINMA. Se le infrazioni alla legge costituiscono fattispecie penali, ne va inoltre informata la competente autorità di perseguimento penale.
3 La FINMA, la competente autorità di perseguimento penale e l’organo di sorveglianza del commercio si scambiano le informazioni necessarie nel quadro della loro collaborazione e in vista dell’adempimento dei loro compiti. Utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 31 Collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio
1 Gli organi svizzeri di sorveglianza del commercio attivi su diverse piazze borsistiche disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco di dati commerciali, sempre che dette piazze borsistiche ammettano al commercio:
a. valori mobiliari identici; oppure
b. valori mobiliari che influenzano la formazione del prezzo di valori mobiliari ammessi al commercio su un’altra piazza borsistica.
2 Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti.
3 Gli organi svizzeri di sorveglianza del commercio possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi esteri di sorveglianza del commercio, sempre che:
a. le condizioni di cui al capoverso 1 siano adempiute e
b. l’organo estero di sorveglianza del commercio interessato sia tenuto all’obbligo legale di mantenere il segreto.
Art. 32 Sospensione del commercio
1 Se, su iniziativa dell’emittente o a motivo di circostanze straordinarie, una piazza borsistica sospende il commercio di un valore mobiliare che vi è quotato, essa pubblica senza indugio questa decisione.