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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 39 Obbligo di notifica

1 I partecipanti ammessi a una piazza borsistica devono provvedere alle notifiche necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.

2 La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.

3 La BNS è esonerata dall’obbligo di notifica nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici.

Sezione 3: Autorizzazione di partecipanti esteri al commercio

Art. 40

1 La FINMA accorda l’autorizzazione a un partecipante estero al commercio che intende partecipare a una piazza borsistica svizzera e che non ha alcuna sede in Svizzera, se:

a. esso sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate;

b. esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e notifica equivalenti a quelli previsti dalla regolazione svizzera;

c. esso garantisce che le sue attività siano separate dalle attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e

d. le autorità di vigilanza competenti:

1. non sollevano obiezioni contro la sua attività in Svizzera,

2. prestano assistenza amministrativa alla FINMA.

2 Essa può negare l’autorizzazione, se lo Stato nel quale il partecipante estero al commercio ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri al commercio né un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali al commercio. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

3 Il partecipante estero al commercio comunica alla FINMA se desidera operare su un’ulteriore piazza borsistica svizzera. In questo caso l’autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni all’estensione dell’attività in Svizzera del partecipante al commercio sottoposto alla regolazione estera.

4 Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l’autorizzazione della FINMA.