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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 26 Autoregolazione
1 Sotto la vigilanza della FINMA, la piazza borsistica si dota di una propria organizzazione di regolazione e sorveglianza, adeguata alle sue attività.
2 I compiti di regolazione e sorveglianza attribuiti a una piazza borsistica devono essere svolti da un organo indipendente all’interno della piazza borsistica (organo di sorveglianza del commercio). I dirigenti dell’organo di sorveglianza del commercio devono:
a. godere di una buona reputazione;
b. offrire la garanzia di un’attività aziendale irreprensibile; e
c. possedere le qualifiche specialistiche necessarie.
3 La piazza borsistica sottopone per approvazione alla FINMA i suoi regolamenti e le relative modifiche.
Art. 27 Organizzazione del commercio
1 La piazza borsistica emana un regolamento per l’organizzazione di un commercio ordinato e trasparente.
2 Essa tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati presso di sé, nonché delle operazioni che le sono state notificate. Vanno segnatamente registrati il momento dell’operazione, i partecipanti coinvolti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale e il prezzo dei valori mobiliari negoziati.
Art. 28 Trasparenza del commercio
1 La piazza borsistica garantisce che tutte le indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari siano rese pubbliche. Ciò vale segnatamente per le fasi pre-negoziazione e post-negoziazione, come pure per la designazione delle società alle quali non si applica l’obbligo di presentare un’offerta di cui agli articoli 122 e 147 o che hanno innalzato il valore limite a oltre il 331/3 per cento.
2 La trasparenza pre-negoziazione (Pre Trade Transparency) esige la pubblicazione dei corsi denaro e dei corsi lettera attuali e lo spessore delle posizioni commerciali riferite a questi corsi.
3 La trasparenza post-negoziazione (Post Trade Transparency) esige la pubblicazione senza indugio di informazioni relative alla conclusione di operazioni con valori mobiliari effettuate sulla piazza borsistica, come il prezzo, il volume e il momento. Le borse devono altresì pubblicare informazioni sulla conclusione di operazioni fuori borsa con valori mobiliari quotati.
4 Le transazioni della BNS sono eccettuate dalla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione. La FINMA può accordare ulteriori eccezioni alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nella misura in cui lo scopo di tutela della presente legge non sia pregiudicato.