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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Sezione 3: Procedura d’autorizzazione
Art. 24
1 La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, di enti di custodia centrali e di sistemi di pagamento.
2 Dopo aver sentito la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 21 capoverso 1 e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 21 capoverso 2. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali particolari requisiti particolari deve adempiere la singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica conformemente all’articolo 22 e ne valuta l’osservanza.
3 Se l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica adempie i requisiti particolari, la FINMA rilascia l’autorizzazione se anche le altre condizioni di autorizzazione sono adempiute.
4 Dopo aver sentito la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 23.
5 Se la BNS giunge alla conclusione che un’infrastruttura del mercato finanziario non è di rilevanza sistemica, lo comunica alla FINMA. Se sono adempiute le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l’autorizzazione.
6 La procedura si applica per analogia in caso di richieste di riconoscimento di controparti centrali estere.
Capitolo 2: Piazze borsistiche
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 25 Definizioni
1 Per piazze borsistiche s’intendono le borse, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati soggetti ad autorizzazione.
2 Per borsa s’intende un’istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori mobiliari sono quotati e che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali.
3 Per sistema multilaterale di negoziazione s’intende un’istituzione per il commercio multilaterale di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti, nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali, senza quotazione di valori mobiliari.
4 Per sistema di negoziazione organizzato s’intende un’istituzione per il commercio di valori mobiliari che persegue lo scambio simultaneo di offerte, nonché la conclusione di contratti e non è né una borsa né un sistema commerciale multilaterale.