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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Sezione 4: Riconoscimento di piazze borsistiche estere

Art. 41

1 Le piazze borsistiche organizzate secondo il diritto estero devono richiedere il riconoscimento della FINMA prima di accordare l’accesso alle loro istituzioni ai partecipanti svizzeri sottoposti alla vigilanza della FINMA.

2 La FINMA accorda il riconoscimento se:

a. la piazza borsistica estera sottostà a una regolazione e vigilanza adeguate; e

b. le competenti autorità estere di vigilanza:

1. non sollevano obiezioni all’attività transfrontaliera della piazza borsistica estera;

2. garantiscono di informare la FINMA qualora constatino infrazioni alla legge o altre irregolarità da parte di partecipanti sottoposti alla regolazione svizzera; e

3. forniscono assistenza amministrativa alla FINMA.

3 Essa può rifiutare il riconoscimento, se lo Stato nel quale la piazza borsistica estera ha la propria sede non garantisce alle piazze borsistiche svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre le medesime opportunità di concorrenza di cui godono le piazze borsistiche nazionali. Sono fatti salvi impegni internazionali di diverso tenore.

Sezione 5: Borse dell’energia elettrica

Art. 42

1 Il Consiglio federale emana disposizioni sul commercio di elettricità a una borsa dell’energia elettrica.

2 Esso può autorizzare la FINMA, d’intesa con la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom), a emanare disposizioni su questioni di portata limitata, segnatamente su questioni prevalentemente tecniche.

Capitolo 3: Controparti centrali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 43 Definizione

Per controparte centrale s’intende un’istituzione basata su regole e procedure comuni che interviene tra controparti di uno strumento finanziario negoziato su uno o più mercati e funge pertanto da compratore per ogni venditore e da venditore per ogni compratore.