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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 47 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante
1 La controparte centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e di liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.
2 Essa stabilisce l’ordine di utilizzazione delle garanzie e di altri mezzi finanziari per la copertura delle perdite in caso di inadempienza di un partecipante in modo che si attinga alle garanzie di partecipanti non inadempienti solo dopo che sono state utilizzate tutte le garanzie del partecipante inadempiente e successivamente tutti i mezzi propri della controparte centrale attribuiti.
3 Prevede regole per la copertura di perdite più estese da parte dei partecipanti.
Art. 48 Segregazione
1 La controparte centrale tiene registrazioni e conti clearing (compensazione) distinti che le consentono di separare:
a. i propri valori patrimoniali, i crediti e gli impegni dalle garanzie, dai crediti e dagli impegni dei suoi partecipanti; e
b. le garanzie, i crediti e gli impegni di un partecipante diretto da quelli di altri partecipanti diretti.
2 Essa offre la possibilità di tenere registrazioni e conti clearing distinti che consentono ai partecipanti diretti di separare garanzie, crediti e impegni intestati a partecipanti indiretti da quelli dei partecipanti diretti.
Art. 49 Trasferibilità
1 La controparte centrale garantisce che in caso di inadempienza di un partecipante diretto le garanzie, i crediti e gli impegni che il partecipante diretto detiene per conto di un partecipante indiretto possono essere trasferiti a un altro partecipante diretto designato dal partecipante indiretto.
2 Si considera inadempiente il partecipante diretto:
a. che non adempie le condizioni di ammissione entro il termine stabilito dalla controparte centrale; o
b. nei confronti del quale è stato aperto il fallimento.
Sezione 2: Convenzioni di interoperabilità
Art. 50 Accesso indiscriminato
1 Le controparti centrali possono concludere convenzioni sulla compensazione interoperativa di transazioni finanziarie (convenzione di interoperabilità).
2 La controparte centrale deve accettare la richiesta di un’altra controparte centrale concernente la conclusione di una convenzione di interoperabilità, tranne nel caso in cui la conclusione di questa convenzione pregiudichi la sicurezza e l’efficacia della compensazione.