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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 51 Approvazione
1 La conclusione di una convenzione di interoperabilità sottostà all’approvazione della FINMA.
2 La convenzione di interoperabilità è approvata se:
a. i diritti e gli obblighi rispettivi delle controparti centrali sono disciplinati;
b. le controparti centrali dispongono di procedure e strumenti per gestire in maniera adeguata i rischi derivanti dalla convenzione di interoperabilità;
c. la controparte centrale copre i rischi di credito e di liquidità derivanti dalla convenzione di interoperabilità esigendo senza indugio garanzie adeguate dall’altra controparte centrale;
d. le controparti centrali sono autorizzate o riconosciute dalla FINMA;
e. le autorità competenti per la vigilanza e la sorveglianza della controparte centrale estera collaborano con le competenti autorità svizzere.
3 L’approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS se una delle controparti centrali partecipanti a una convenzione di interoperabilità è di rilevanza sistemica.
4 La convenzione di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione, se la controparte centrale partecipante a una convenzione di interoperabilità estende la propria attività a una nuova piazza borsistica e da ciò non derivano nuovi rischi.
Sezione 3: Partecipanti diretti
Art. 52 Comunicazione dei prezzi
I partecipanti diretti a una controparte centrale che consentono a partecipanti indiretti l’accesso a una controparte centrale rendono pubblici i prezzi delle prestazioni di servizi che forniscono nel contesto della compensazione.
Art. 53 Segregazione
1 Il partecipante diretto a una controparte centrale tiene registrazioni e conti clearing distinti che gli consentono di separare i propri valori patrimoniali, i crediti e gli impegni gestiti sia presso la controparte centrale sia su conti propri dalle garanzie, dai crediti e dagli impegni dei suoi clienti (partecipanti indiretti).
2 Il partecipante diretto a una controparte centrale offre a un partecipante indiretto la scelta di tenere e registrare in comune (separazione dei conti per clienti omnibus) o separatamente (separazione dei conti per clienti individuali) le garanzie, i crediti e gli impegni dei clienti ad esso collegati.
3 Se un partecipante indiretto sceglie la separazione dei conti per clienti individuali, il partecipante diretto deve depositare presso la controparte centrale ogni eccedenza