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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 59 Garanzie

1 L’ente di custodia centrale copre mediante misure adeguate i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito.

2 Esso accetta esclusivamente garanzie che sono liquide e che presentano bassi rischi di credito e mercato. Valuta con prudenza le garanzie.

Art. 60 Adempimento degli impegni di pagamento

1 L’ente di custodia centrale consente lo svolgimento di pagamenti in relazione a valori mobiliari che custodisce o registra mediante trasferimento di depositi a vista a una banca centrale.

2 Qualora ciò sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di pagamento che presenta bassi rischi di credito e liquidità o non ne presenta alcuno. L’ente di custodia centrale riduce al minimo tali rischi e li sorveglia costantemente.

Art. 61 Liquidità

1 L’ente di custodia centrale dispone di sufficiente liquidità per:

a. far fronte ai propri impegni di pagamento anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta la posizione di rischio maggiore in condizioni estreme, ma plausibili di mercato in tutte le valute; e

b. poter eseguire in maniera regolamentare le proprie prestazioni di servizi e attività.

2 Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi a rischi minimi di mercato e credito.

Art. 62 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

L’ente di custodia centrale prevede misure per limitare i rischi di credito e liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante.

Art. 63 Segregazione

1 L’ente di custodia centrale tiene conti titoli distinti per ogni singolo partecipante e li separa dai propri valori patrimoniali.

2 Esso provvede affinché i valori mobiliari di un singolo partecipante diretto possano essere separati da quelli dei partecipanti indiretti collegati per il suo tramite.

Sezione 2: Unioni tra enti di custodia centrali

Art. 64 Definizione

Per unioni tra enti di custodia centrali s’intendono le convenzioni: