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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Capitolo 4: Ente di custodia centrale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55 Definizioni

1 Per ente di custodia centrale s’intende l’esercente di un servizio centrale di custodia o di un sistema di gestione delle operazioni su titoli.

2 Per servizio centrale di custodia s’intende un’istituzione di custodia centrale di valori mobiliari basata su regole e procedure comuni.

3 Per sistema di gestione delle operazioni su titoli s’intende un’istituzione di compensazione e gestione di operazioni con strumenti finanziari, in particolare con valori mobiliari, basata su regole e procedure comuni.

Art. 56 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari

1 L’ente di custodia centrale garantisce per il tramite di norme e procedure adeguate la custodia, la registrazione e il trasferimento di valori mobiliari corretti e conformi alla legge.

2Esso vieta ai propri partecipanti lo scoperto di conti titoli con riferimento ai valori mobiliari da esso custoditi in modo accentrato.

3 Esso verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di sé corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sul conto titoli del partecipante.

4 Esso trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Art. 57 Titoli contabili

L’ente di custodia centrale consente ai propri partecipanti di detenere valori mobiliari sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge 3 ottobre 20088 sui titoli contabili.

Art. 58 Termini per lo svolgimento delle operazioni

1 L’ente di custodia centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono svolgere le loro operazioni con valori mobiliari nel proprio sistema. Al riguardo si basa in particolare sulle usanze internazionali e sulle necessità dei partecipanti.

2 Esso consente ai propri partecipanti di svolgere le operazioni entro i termini che ha stabilito.

3 Esso sorveglia affinché le operazioni siano svolte entro i termini previsti. In caso di ritardo nello svolgimento adotta le sanzioni convenute contrattualmente.

8 RS 957.1