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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

a. tra enti di custodia centrali concernenti l’esecuzione di mandati di pagamento e trasferimento;

b. concernenti la partecipazione diretta o indiretta di un ente di custodia centrale a un altro ente di custodia centrale.

Art. 65 Approvazione

1 La costituzione di unioni tra enti di custodia centrali necessita dell’approvazione della FINMA.

2 L’approvazione è concessa se gli enti di custodia centrali uniti:

a. dispongono per la loro propria protezione e per la protezione dei loro partecipanti di norme, procedure e controlli mediante i quali rilevano, limitano e sorvegliano i rischi risultanti dalla loro unione;

b. dispongono di misure di controllo che garantiscono la correttezza delle loro registrazioni; e

c. disciplinano in una convenzione scritta i lori diritti e obblighi e, se del caso, i diritti e gli obblighi dei loro partecipanti.

3 L’approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS se uno degli enti di custodia centrali che fa parte di un’unione tra enti di custodia centrali è di rilevanza sistemica.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Definizione

Per repertorio di dati sulle negoziazioni s’intende un’istituzione che raccoglie, gestisce e custodisce a livello centrale i dati di transazioni con derivati che le sono notificati ai sensi dell’articolo 96.

Art. 67 Custodia dei dati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra i dati ricevuti e li conserva per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto.

Art. 68 Pubblicazione dei dati

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica regolarmente in forma aggregata e anonimizzata, in base ai dati notificati, le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per categorie di derivati.

2 Esso può pubblicare ulteriori dati, sempre che essi siano aggregati e anonimizzati.