Progetto
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 69 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:
a. alla FINMA;
b. alla BNS;
c. ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari;
d. alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).
2 Il Consiglio federale disciplina l’acceso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.
Art. 70 Accesso ai dati da parte di autorità estere
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti, alle seguenti condizioni:
a. l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all’obbligo legale di mantenere il segreto;
b. la ritrasmissione dei dati ad altre autorità estere da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari è ammessa solo se:
1. in caso di trasmissione a un’autorità penale è possibile l’assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 19819 sull’assistenza internazionale in materia penale;
2. non si tratta di una ritrasmissione di dati a fini fiscali;
c. le autorità svizzere di cui all’articolo 69 capoverso 1 ottengono l’accesso immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni nello Stato dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari;
d. l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a–c è confermato in una convenzione concernente la collaborazione tra le competenti autorità di vigilanza svizzere ed estere.
2 Il Consiglio federale disciplina l’acceso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.
Art. 71 Trasmissione di dati a privati
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni può trasmettere a privati i dati da esso raccolti e gestiti in forma aggregata e anonimizzata.
2 La trasmissione a privati di dati concernenti le loro transazioni è ammessa illimitatamente.