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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 69 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:

a. alla FINMA;

b. alla BNS;

c. ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari;

d. alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).

2 Il Consiglio federale disciplina l’acceso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.

Art. 70 Accesso ai dati da parte di autorità estere

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso gratuito ai dati che ha raccolto e gestito e che esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti, alle seguenti condizioni:

a. l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all’obbligo legale di mantenere il segreto;

b. la ritrasmissione dei dati ad altre autorità estere da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari è ammessa solo se:

1. in caso di trasmissione a un’autorità penale è possibile l’assistenza giudiziaria secondo la legge federale del 20 marzo 19819 sull’assistenza internazionale in materia penale;

2. non si tratta di una ritrasmissione di dati a fini fiscali;

c. le autorità svizzere di cui all’articolo 69 capoverso 1 ottengono l’accesso immediato ai repertori di dati sulle negoziazioni nello Stato dell’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari;

d. l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere a–c è confermato in una convenzione concernente la collaborazione tra le competenti autorità di vigilanza svizzere ed estere.

2 Il Consiglio federale disciplina l’acceso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti.

Art. 71 Trasmissione di dati a privati

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni può trasmettere a privati i dati da esso raccolti e gestiti in forma aggregata e anonimizzata.

2 La trasmissione a privati di dati concernenti le loro transazioni è ammessa illimitatamente.

9 RS 351.1