Progetto
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 38Fedlex · Progetto
Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
2 Qualora il diritto svizzero e il diritto estero si applichino simultaneamente a un’offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:
a. l’applicazione del diritto svizzero genera un conflitto con il diritto estero; e
b. il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella del diritto svizzero.
3 Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione ai sensi del capoverso 1, le società possono stabilire nei loro statuti che l’assuntore non è obbligato a presentare un’offerta pubblica d’acquisto secondo gli articoli 122 e 147.
4 Una società può introdurre in qualsiasi momento nei propri statuti una disposizione conforme al capoverso 2, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell’articolo 706 del Codice delle obbligazioni27.
Art. 113 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
1 Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione delle OPA). Tale Commissione è composta di rappresentanti specialisti dei commercianti di valori mobiliari, delle società quotate e degli investitori. L’organizzazione e la procedura della Commissione delle OPA devono essere sottoposte all’approvazione della FINMA.
2 Le disposizioni emanate dalla Commissione delle OPA in virtù della presente legge necessitano dell’approvazione della FINMA.
3 La Commissione delle OPA verifica di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).
4 Essa fa rapporto alla FINMA sulla sua attività almeno una volta all’anno.
5 Le borse assumono i costi della Commissione delle OPA. Quest’ultima può riscuotere emolumenti dagli offerenti, dalle società emittenti e dagli azionisti che hanno qualità di parte.
Art. 114 Obblighi dell’offerente
1 L’offerente deve pubblicare l’offerta in un prospetto contenente informazioni veritiere e complete.
2 Deve trattare in modo uguale i possessori di titoli di partecipazione della medesima categoria.
3 Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono in accordo con lui.
27 RS 220