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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
5 La Commissione delle OPA emana disposizioni sulla forma e il termine della notifica, come pure sulla percentuale determinante per l’applicazione del capoverso 3.
Art. 122 Obbligo di presentare un’offerta
1 Colui che acquista direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi titoli di partecipazione che, sommati a quelli che già possiede, superano il valore soglia del 331/3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, di una società emittente deve presentare un’offerta per tutti i titoli di partecipazione di questa società quotati in borsa. Nei loro statuti le società emittenti possono innalzare questo valore soglia sino al 49 per cento dei diritti di voto.
2 In casi motivati, la Commissione delle OPA può concedere deroghe all’obbligo di presentare un’offerta, in particolare:
a. quando i diritti di voto sono trasferiti all’interno di un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo. In questo caso il gruppo sottostà all’obbligo di presentare un’offerta solo in quanto gruppo;
b. se il superamento del valore soglia risulta da una diminuzione del numero totale dei diritti di voto della società;
c. se il valore soglia è superato solo temporaneamente;
d. in caso di acquisizione gratuita o di esercizio di un diritto di sottoscrizione preferenziale in seguito ad un aumento del capitale;
e. se i titoli di partecipazione sono acquistati ai fini di un risanamento.
3 L’obbligo di presentare un’offerta decade se i diritti di voto sono stati acquisiti per donazione, successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o esecuzione forzata.
4 Il prezzo dell’offerta deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti:
a. il corso in borsa;
b. il prezzo più elevato che l’offerente ha pagato negli ultimi dodici mesi per titoli di partecipazione della società emittente.
5 Se la società ha emesso più categorie di titoli di partecipazione, il rapporto tra i prezzi offerti per queste diverse categorie deve essere adeguato.
6 La FINMA emana disposizioni sull’obbligo di presentare un’offerta. La Commissione delle OPA ha diritto di proposta.
7 Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di presentare un’offerta, la Commissione delle OPA può, finché la situazione non è stata chiarita e se del caso tale obbligo non è stato adempiuto:
a. sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società emittente.