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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 123 Annullamento dei titoli di partecipazione restanti
1 Se, alla scadenza del termine dell’offerta, l’offerente dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società emittente, egli può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l’offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura.
2 La società procede ad una nuova emissione di questi titoli di partecipazione e li consegna all’offerente dietro versamento del prezzo dell’offerta o l’esecuzione dell’offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati.
Art. 124 Compiti della Commissione delle OPA
1 La Commissione delle OPA emana le decisioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l’osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.
2 Le persone e le società sottoposte all’obbligo di notifica di cui all’articolo 121, nonché le persone e le società che possono avere qualità di parte secondo l’articolo 122 capoversi 2 e 3 devono fornire alla Commissione delle OPA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.
3 Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la Commissione delle OPA provvede al ripristino della situazione regolamentare e alla soppressione delle irregolarità.
4 Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la Commissione delle OPA ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.
Art. 125 Procedura dinanzi alla Commissione delle OPA
1 Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della Commissione delle OPA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa.
2 Nelle procedure concernenti le offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte:
a. l’offerente;
b. le persone che operano d’intesa con l’offerente; e
c. la società emittente.
3 Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società emittente hanno parimenti qualità di parte se lo richiedono alla Commissione delle OPA.