Progetto
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 36Fedlex · Progetto
Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Capitolo 6: Verifica
Art. 108 Competenze
1 Gli uffici di revisione di cui agli articoli 727 e 727a del Codice delle obbligazioni26 verificano, nel quadro della loro revisione, l’osservanza delle disposizioni del presente titolo da parte delle controparti.
2 Per gli assoggettati la verifica è retta dalle leggi sui mercati finanziari.
3 Sono fatte salve disposizioni derogatorie concernenti:
a. l’approvvigionamento in elettricità nonché il commercio di elettricità;
b. la vigilanza e l’alta vigilanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 109 Rendiconto e denuncia
1 Le società di audit fanno rapporto alla FINMA.
2 Gli uffici di revisione presentano denuncia al Dipartimento federale delle finanze se constatano una violazione degli obblighi del presente titolo. È fatto salvo l’articolo 108 capoverso 3.
Titolo 5: Pubblicità delle partecipazioni
Art. 110 Obbligo di notifica
1 Chi, per proprio conto, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera o di una società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o rimane al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, deve notificarlo alla società e alle borse alle quali i titoli di partecipazione sono quotati.
2 È inoltre tenuto all’obbligo di notifica chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.
3 Sono equiparati all’acquisto:
a. la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b. la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
26 RS 220