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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
c. l’esercizio dei diritti di conversione o di acquisto.
4 L’esercizio di diritti di alienazione è equiparato a un’alienazione.
5 Per acquisto indiretto s’intendono segnatamente anche le operazioni con strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di acquistare titoli di partecipazione in vista di un’offerta pubblica di acquisto.
6 Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo deve adempiere l’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 in quanto gruppo e deve notificare:
a. la partecipazione globale del gruppo;
b. l’identità dei singoli membri:
c. il tipo di accordo;
d. i rappresentanti del gruppo.
7 Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di notifica, esse lo comunicano la FINMA.
8 La FINMA emana disposizioni sull’estensione dell’obbligo di notifica, sul trattamento dei diritti di acquisto e di alienazione, sul calcolo dei diritti di voto, nonché sui termini entro i quali deve essere adempiuto l’obbligo di notifica e una società deve pubblicare i cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà secondo il capoverso 1. La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto ha diritto di proposta. Fondandosi su standard internazionalmente riconosciuti, la FINMA può prevedere per le banche e i commercianti di valori mobiliari deroghe all’obbligo di notifica o pubblicazione.
9 Chi intende acquistare valori mobiliari può richiedere dalla FINMA una decisione sull’esistenza o l’assenza di un obbligo di pubblicità.
Art. 111 Obbligo di informazione della società
La società deve pubblicare le informazioni ad essa comunicate relative alle modificazioni dei diritti di voto.
Titolo 6: Offerte pubbliche di acquisto
Art. 112 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni di questa sezione nonché l’articolo 147 si applicano alle offerte pubbliche di titoli di partecipazione di società (società emittenti):
a. con sede in Svizzera i cui titoli di partecipazione sono quotati almeno in parte in una borsa in Svizzera;
b. con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati almeno in parte principalmente in una borsa in Svizzera.