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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 119 Obblighi della società emittente
1 Il consiglio di amministrazione della società emittente (art. 112 cpv. 1) presenta ai detentori di titoli di partecipazione un rapporto nel quale prende posizione sull’offerta. Le informazioni fornite dalla società emittente devono essere veritiere e complete. Il consiglio di amministrazione della società emittente pubblica il rapporto.
2 Dal momento della pubblicazione dell’offerta a quello della pubblicazione del suo esito esso non può decidere negozi giuridici che modifichino in modo significativo lo stato degli attivi o dei passivi. Le decisioni dell’assemblea generale non sottostanno a questa limitazione e possono essere eseguite indipendentemente dal fatto che siano state prese prima o dopo la pubblicazione dell’offerta.
3 La Commissione delle OPA emana disposizioni sul rapporto del consiglio di amministrazione della società emittente e sui provvedimenti che mirano in modo illecito ad anticipare l’offerta o a impedirne la riuscita.
Art. 120 Offerte concorrenti
1 In caso di offerte concorrenti i detentori di titoli di partecipazione della società emittente devono poter scegliere liberamente l’offerta.
2 La Commissione delle OPA emana disposizioni riguardanti le offerte concorrenti e le loro ripercussioni sulla prima offerta.
Art. 121 Obbligo di notifica
1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, l’offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società emittente oppure di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono notificare alla Commissione delle OPA e alle borse su cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2 Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 solo in quanto gruppo.
3 La Commissione delle OPA può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società emittente o di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4 Se la società o le borse hanno motivo di ritenere che un detentore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di notifica, esse ne informano la Commissione delle OPA.