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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
a. confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni con derivati;
b. garantire procedure adeguate di armonizzazione dei portafogli, di controllo dei rischi ad essi connessi, nonché di individuazione precoce ed eliminazione di divergenze di opinioni tra le parti.
Art. 101 Valutazione delle operazioni in sospeso
1 Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti finanziarie di cui all’articolo 91 e delle controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all’articolo 90, devono valutare quotidianamente i derivati sulla base dei loro corsi attuali.
2 Se le condizioni del mercato non consentono una valutazione a prezzi di mercato, occorre procedere a una valutazione in base a modelli di valutazione. I modelli di valutazione devono essere adeguati e riconosciuti dalla prassi.
Art. 102 Scambio di garanzie
1 Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti con finanziarie di cui all’articolo 90, devono scambiarsi tempestivamente garanzie adeguate.
2 Devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.
3 Le intese sulla realizzazione a trattativa privata delle garanzie scambiate di cui al capoverso 1 prevalgono sull’articolo 211 capoverso 2bis della legge federale dell’11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 103 Operazioni interne ai gruppi
Non occorre scambiare garanzie se:
a. entrambe le controparti sono comprese nel medesimo consolidamento totale;
b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
c. non esistono ostacoli giuridici o effettivi al trasferimento senza indugio di fondi propri o al rimborso di impegni; e
d. le operazioni effettuate non eludono l’obbligo di scambio di garanzie.
25 RS 281.1