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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Capitolo 5: Commercio su una piattaforma
Art. 104 Obbligo
Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all’articolo 91, e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all’articolo 90, devono negoziare tutti i derivati di cui all’articolo 105 che concludono fra di loro sulla piattaforma di una piazza borsistica autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.
Art. 105 Derivati assoggettati
1 La FINMA disciplina quali derivati devono essere negoziati sulla piattaforma di una piazza borsistica. Al riguardo prende in considerazione:
a. il loro grado di standardizzazione giuridica e operativa;
b. la loro liquidità;
c. i volumi delle loro transazioni;
d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
e. i rischi di controparte ad essi connessi con le operazioni con derivati.
2 Prende in considerazione al riguardo gli standard internazionali e può scaglionare nel tempo, per categoria di derivati, l’assoggettamento all’obbligo di commercio su una piattaforma.
Art. 106 Operazioni transfrontaliere
1 L’obbligo di negoziare operazioni con derivati su una piattaforma è dato anche quando, nel caso in cui abbia sede in Svizzera, la controparte estera della controparte svizzera sottoposta all’obbligo di commercio su una piattaforma sottostà all’obbligo di commercio su una piattaforma.
2 L’obbligo di commercio su una piattaforma è adempiuto anche quando si eseguono negoziazioni secondo regole estere sulla piattaforma di una piazza borsistica, che è stata riconosciuta come equivalente dalla FINMA.
Art. 107 Operazioni interne al gruppo
Le operazioni con derivati non devono essere negoziate sulla piattaforma di una piazza borsistica, se:
a. entrambe le controparti sono comprese nel medesimo consolidamento totale;
b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e
c. esse non eludono l’obbligo di commercio su una piattaforma.