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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
a. a operazioni con valori mobiliari per la preparazione di un’offerta pubblica di acquisto;
b. allo statuto giuridico particolare del destinatario dell’informazione.
Art. 129 Manipolazione del mercato
1 Agisce in maniera illecita chiunque:
a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera;
b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:
a. operazioni con valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi;
b. programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.
Titolo 8: Strumenti di vigilanza sul mercato
Art. 130 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto
Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di notifica di cui all’articolo 110, la FINMA può, finché la situazione non è stata chiarita e se del caso tale obbligo non è stato adempiuto:
a. sospendere il diritto di voto e i diritti connessi di tale persona ; e
b. vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.
Art. 131 Strumenti di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza dei mercati
finanziari
Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 200734 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 107, 108, 125 o 126.
34 RS 956.1