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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
4 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.
5 La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza scritta con la Commissione delle OPA e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.
Art. 126 Procedura di ricorso alla FINMA
1 Le decisioni della Commissione delle OPA possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.
2 L’impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la Commissione delle OPA trasmette i suoi atti alla FINMA.
3 L’articolo 125 capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.
Art. 127 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale
1 Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale amministrativo federale.
2 Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.
Titolo 7: Insider trading e manipolazione del mercato
Art. 128 Sfruttamento di informazioni privilegiate
1 Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata:
a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
b. la comunica ad altri;
c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:
33 RS 173.32