Progetto

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 43Fedlex · Progetto

Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

4 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

5 La presentazione di atti giuridici mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza scritta con la Commissione delle OPA e riconosciuta ai fini dell’osservanza dei termini.

Art. 126 Procedura di ricorso alla FINMA

1 Le decisioni della Commissione delle OPA possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

2 L’impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la Commissione delle OPA trasmette i suoi atti alla FINMA.

3 L’articolo 125 capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

Art. 127 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

1 Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale amministrativo federale.

2 Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3 Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

Titolo 7: Insider trading e manipolazione del mercato

Art. 128 Sfruttamento di informazioni privilegiate

1 Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un’informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un’informazione privilegiata:

a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;

b. la comunica ad altri;

c. la sfrutta per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’impiego lecito di informazioni privilegiate, in particolare in relazione:

33 RS 173.32