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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 132 Obbligo d’informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di notifica di cui all’articolo 121 o che possono avere qualità di parte secondo l’articolo 125 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.

Titolo 9: Disposizioni penali

Art. 133 Violazione del segreto professionale

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un’infrastruttura del mercato finanziario di cui ha notizia in virtù della sua carica o funzione35;

b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 134 Violazione di obblighi registrazione e di notifica

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente

a. non adempie l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 38;

b. viola gli obblighi di notifica imposti nell’articolo 39.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 135 Violazione di obblighi concernenti il commercio con derivati

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

a. l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 89;

b. l’obbligo di notifica di cui all’articolo 96;

35 Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901.