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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 132 Obbligo d’informazione
Le persone sottoposte a un obbligo di notifica di cui all’articolo 121 o che possono avere qualità di parte secondo l’articolo 125 capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
Titolo 9: Disposizioni penali
Art. 133 Violazione del segreto professionale
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un’infrastruttura del mercato finanziario di cui ha notizia in virtù della sua carica o funzione35;
b. tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.
Art. 134 Violazione di obblighi registrazione e di notifica
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente
a. non adempie l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 38;
b. viola gli obblighi di notifica imposti nell’articolo 39.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.
Art. 135 Violazione di obblighi concernenti il commercio con derivati
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:
a. l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 89;
b. l’obbligo di notifica di cui all’articolo 96;
35 Formulazione conforme al messaggio del 28 agosto 2013 concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit, FF 2013 5901.