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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
c. gli obblighi di riduzione dei rischi di cui agli articoli 99–103;
d. l’obbligo del commercio su una piattaforma di cui all’articolo 104.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.
Art. 136 Violazione dell’obbligo di notifica
1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:
a. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 110 presentando la notifica prescritta in ritardo o con indicazioni inesatte oppure non la presenta;
b. omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata a una società emittente, di notificare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 121).
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.
Art. 137 Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all’obbligo di presentare un’offerta (art. 122) stabilito in una decisione passata in giudicato.
Art. 138 Violazione degli obblighi da parte della società emittente
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un’offerta o non lo pubblica (art. 119 cpv. 1);
b. fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 119 cpv. 1).
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
Art. 139 Sfruttamento di informazioni privilegiate
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l’emittente o ne è dominata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:
a. sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera, oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati;
b. comunicando ad altri un’informazione privilegiata;