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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

c. sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di strumenti finanziari che ne sono derivati.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata che gli è stata comunicata da una persona conformemente al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera oppure per impiegare strumenti finanziari che ne sono derivati.

Art. 140 Manipolazione del mercato

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio su una piazza borsistica in Svizzera, allo scopo di ottenere per sé o procurare ad altri un vantaggio patrimoniale:

a. diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;

b. effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari, per entrambe le parti, direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

Art. 141 Competenza

1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 133, 139 e 140 competono alla giurisdizione federale.

2 La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio delle azioni di cui agli articoli 139 e 140 alle autorità cantonali è esclusa.